Responsabilità da incendio esclusa per Regione senza prova dell innesco (Cass. civ. Sez. III n. 7891 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto esaminate. La responsabilità per i danni causati da incendio va inquadrata nell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., con conseguente esclusione del custode solo ove questi provi il fortuito. Il rigetto del ricorso proposto dal custode non estende la misura della responsabilità oltre quanto stabilito dal giudice di merito, né vale a riconoscere una responsabilità integrale in capo allo stesso quando la controparte non abbia proposto ricorso incidentale e abbia così dimostrato di fare acquiescenza alla sentenza.
Il Fatto
A seguito di un incendio sviluppatosi nel giugno 2009, il proprietario di un fondo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Trani il titolare di un terreno limitrofo e la Regione Puglia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti e richiamando l’esito di un accertamento tecnico preventivo che aveva individuato il punto di avvio delle fiamme in una particella di proprietà demaniale.
Il Tribunale accolse la domanda e ripartì le responsabilità tra la Regione e il proprietario del fondo, condannandoli in solido al risarcimento. La Corte d’appello di Bari riformò la decisione: accolse l’appello principale della Regione, rigettò la domanda nei suoi confronti e respinse l’appello incidentale del proprietario, confermando la sua responsabilità minoritaria. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che una sentenza del Tribunale di Trani, resa in un diverso giudizio sul medesimo incendio, avesse accertato la responsabilità della Regione, accertamento che avrebbe dovuto fare stato anche nel processo in corso. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per un verso e infondato nel merito.
Il Collegio ha osservato che il ricorrente non ha indicato se, come e dove avesse messo la sentenza a disposizione della Corte, con conseguente violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. Nel merito, ha rilevato che non è provato il passaggio in giudicato di quella decisione e che, in ogni caso, la parziale diversità delle parti impedisce di invocare una lesione del giudicato esterno.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i limiti degli elementi costitutivi dell’azione, richiedendo la comune identità di soggetti, petitum e causa petendi. Ha richiamato, da ultimo, l’ordinanza n. 32545 del 2024. La sentenza invocata avrebbe potuto costituire, tutt’al più, un elemento soggetto alla libera valutazione del giudice.
I motivi dal secondo al quinto, pur formalmente diversi, sono stati trattati congiuntamente perché tutti volti a contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello. Il giudice di merito ha spiegato le ragioni per cui ha escluso di poter individuare un punto preciso di innesco nella particella demaniale, traendone l’esclusione della responsabilità della Regione. Ha altresì motivato il rigetto dell’appello incidentale, confermando la responsabilità del proprietario a titolo di custodia ex art. 2051 cod. civ., non avendo egli provato il fortuito. I motivi sono stati perciò dichiarati inammissibili, in quanto rivolti a ottenere un non consentito riesame del merito.
Quanto alla tesi, sostenuta in memoria dal controricorrente, secondo cui la conferma della sentenza equivarrebbe a un riconoscimento della responsabilità integrale del custode, la Corte l’ha ritenuta inammissibile e infondata: il controricorrente non ha proposto ricorso incidentale, dimostrando di fare acquiescenza alla sentenza, e il profilo è del tutto nuovo, mai indicato nel controricorso. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione degli esiti alterni dei giudizi di merito.
Nota della Redazione
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