Dirigente medico, onnicomprensività della retribuzione e debito orario erroneo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8082 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che agisca per esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile spettante, determinata su base mensile e non oraria, in misura onnicomprensiva di tutte le prestazioni rese, senza che il suo ammontare dipenda dal tempo effettivo dedicato al lavoro. Egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente l’orario contrattuale, nemmeno quando l’esubero derivi dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’azienda sanitaria per determinare il debito orario. In tale evenienza può eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove alleghi e provi un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, anche per presunzioni semplici.
Il Fatto
Un dirigente medico di I livello, in servizio presso una azienda sanitaria, ha agito davanti al giudice del lavoro per accertare l’erroneo sistema di calcolo del cd. debito orario giornaliero applicato nei giorni di assenza per ferie, festività, permessi e assenze similari. Nei giorni di presenza il turno era quantificato in 6 ore e 20 minuti, per 38 ore settimanali; nei giorni di assenza l’azienda lo riduceva a 6 ore, generando un maggiore debito orario e il conseguente onere di lavoro “supplementare” per il recupero.
Il Tribunale ha accolto la domanda, quantificando il debito orario in 6 ore e 20 minuti anche nei giorni di assenza e condannando l’azienda al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello ha confermato, ritenendo illegittimo il differente calcolo tra prestazione effettiva e assenze legittime, imposto unilateralmente e senza compenso sostitutivo. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 14 del c.c.n.l. Area dirigenza medica del 3.11.2005, lamentando la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. Secondo l’azienda, al dirigente medico non può essere riconosciuta alcuna remunerazione per orario eccedente quello contrattuale, nemmeno se derivante da un erroneo calcolo del debito orario.
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il principio di specificità del ricorso, muovendo dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, mediante richiamo essenziale degli atti. Il ricorrente ha chiarito l’oggetto delle doglianze senza riprodurre integralmente gli atti di merito, inserendo solo stralci funzionali alla comprensione delle censure.
Nel merito il ricorso è fondato, in conformità al precedente Cass. n. 20796/2024, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Da esso si evince che il dirigente medico non può ottenere più della retribuzione mensile, stabilita su base mensile e non oraria in misura onnicomprensiva, senza correlazione con il tempo effettivo di lavoro. Non spetta compenso per il lavoro eccedente l’orario contrattuale, pure se dipeso dall’erroneo calcolo del debito orario minimo assolto.
Il dirigente può eventualmente invocare la responsabilità risarcitoria datoriale, allegando e provando un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo. Nel caso di specie manca l’allegazione di circostanze quali la mancata concessione di riposi o l’insorgenza di stress e usura psicofisica. La Corte richiama, in termini generali, la responsabilità datoriale per superamento dei limiti di tollerabilità oraria e la violazione dell’art. 2087 cod. civ., ma esclude che tali ipotesi si identifichino con l’azione di pagamento delle differenze retributive qui dispiegata.
La sentenza impugnata è pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate per la novità della questione e il diverso esito rispetto al merito.
Nota della Redazione
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