Sospensione della prescrizione per occultamento doloso (Cass. civ. Sez. I n. 11067 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 cod. civ. integra un’eccezione in senso lato e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti; il rilievo officioso non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, ma richiede che i fatti costitutivi risultino documentati ex actis. L’occultamento doloso del debito è requisito diverso e più grave della mera omissione di un’informazione, che rileva solo in presenza di un obbligo di informare. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva solo se ha ad oggetto un atto dovuto per legge.

Il Fatto

Con scrittura privata del 29.6.79 il ricorrente aveva ottenuto il diritto di prelazione per il riacquisto di una quota pari al 25% del capitale di una società immobiliare. La titolare della quota la cedette alla figlia con atto del 4.7.89, annotato nel libro-soci e iscritto nel Registro delle imprese il 30.4.94, senza la denuntiatio al prelazionario.

Il Tribunale di Piacenza dichiarò prescritta la domanda risarcitoria, escludendo che il termine decorresse dalla conoscenza dell’atto lesivo o dal decesso della cedente. La Corte di Appello di Bologna rigettò l’appello principale e quello incidentale, escludendo il doloso occultamento e qualificando come nuova l’allegazione relativa. Il prelazionario ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la mancata pronuncia sull’eccezione di sospensione della prescrizione, sostenendo che essa sia rilevabile d’ufficio anche in appello. La Corte richiama Sezioni Unite n. 10531/2013 e Cass. n. 19567/2016: le eccezioni in senso lato sono sottratte al divieto dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti emergenti dagli atti o dalle prove già acquisite, senza necessità di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. n. 34053/2023).

Nel caso concreto, però, i fatti costitutivi dell’eccezione non risultano documentati: l’omessa denuntiatio è stata dedotta per la prima volta in appello e neppure allegata in primo grado. Il giudice di merito non aveva quindi il dovere di rilevare d’ufficio l’eccezione e l’accertamento del dolo era ormai precluso.

La Corte ribadisce poi l’orientamento consolidato secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto ex art. 2935 cod. civ. ricorre solo per cause giuridiche, non per ostacoli di mero fatto o impedimenti soggettivi, per i quali l’art. 2941 cod. civ. prevede tassative ipotesi di sospensione (Cass. n. 14193/2021; Cass. n. 22072/2018; Cass. n. 4235/1996).

Il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 2941 n. 8 cod. civ. La Corte osserva che l’occultamento doloso esige un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere l’esistenza del debito; il mero comportamento omissivo ha efficacia sospensiva solo se ha ad oggetto un atto dovuto per legge (Cass. n. 11348/1998; Cass. n. 2030/2010). Né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto.

Poiché la prelazione aveva fonte negoziale e non era contemplato un obbligo legale di denuntiatio, la sua omissione non integra la fattispecie sospensiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *