Assegno non trasferibile pagato a soggetto non legittimato: onere prova banca negoziatrice (Cass. civ. Sez. I n. 15105 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall’art. 43, secondo comma, r.d. n. 1736/1933, ha natura contrattuale, con applicazione dello standard di diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. Ne consegue che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento della controparte, mentre è onere della banca convenuta provare l’avvenuto adempimento, dimostrando che non vi fu contraffazione del titolo ovvero che la contraffazione non era rilevabile operando con la diligenza dell’accorto banchiere. È pertanto erroneo il ragionamento che addossi all’emittente la prova positiva della contraffazione e la produzione dell’originale del titolo.

Il Fatto

La società emittente, titolare di un rapporto di conto corrente, aveva emesso un assegno recante clausola di non trasferibilità, di importo pari a € 2.300,00, per regolare un sinistro. Il titolo, secondo la prospettazione, era stato contraffatto nel nominativo del beneficiario e posto all’incasso presso una filiale della banca da un soggetto qualificatosi come altro prenditore.

L’emittente, costretta a rinnovare il pagamento all’effettiva titolare del credito, aveva convenuto in giudizio la banca negoziatrice per violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933, ottenendo accoglimento davanti al Giudice di Pace. Il Tribunale di Napoli, in riforma, aveva respinto la domanda, ritenendo che l’emittente non avesse provato l’originaria emissione del titolo all’ordine della diversa persona né la contraffazione, prova che avrebbe richiesto la produzione dell’originale. Propone ricorso per cassazione l’emittente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il primo e il terzo, esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione, sono accolti, con assorbimento degli ulteriori.

La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui la responsabilità dell’istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato ha natura contrattuale: la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell’erronea identificazione, secondo lo standard dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. Il Tribunale aveva correttamente premesso tale natura, ma ha poi sviluppato il ragionamento in senso contrastante, addossando all’emittente la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e la giurisprudenza successiva, la Corte ribadisce che il creditore deve provare soltanto la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo. Affermata la natura contrattuale della responsabilità, doveva operare la regola generale sulla distribuzione dell’onere probatorio: era sufficiente per l’emittente allegare la contraffazione e il pagamento a soggetto non legittimato, spettando alla banca dimostrare di avere operato con la diligenza richiesta.

Il Tribunale ha invece rovesciato gli oneri probatori, gravando l’emittente anche della produzione dell’originale dell’assegno, quando quest’ultimo, pacificamente posto all’incasso, non era nella disponibilità dell’emittente ma dell’istituto di credito. Era la banca a dover supportare la propria eccezione di diligente adempimento, eventualmente producendo l’originale per consentire di verificare la contraffazione e la sua rilevabilità con la diligenza qualificata.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che si conformerà ai principi richiamati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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