Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 163 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — passaggio in giudicato del titolo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento spontaneo. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta, su istanza della parte interessata, il dirigente della medesima amministrazione resistente, con facoltà di delega. Il compenso del commissario non è dovuto quando questi appartenga al plesso amministrativo dell’ente obbligato, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 28.02.2024. Con quel titolo il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto delle lavoratrici a ottenere la Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, di importo annuo pari a 500,00 euro, con riferimento a plurimi anni scolastici, e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era passato in giudicato e la notifica era stata effettuata, ma l’amministrazione non aveva provveduto nel termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Di qui il ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato del titolo, attestato in giudizio, e l’inutile decorso del termine dilatorio, decorrente dalla notifica del titolo di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Tribunale nomina quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio munito delle necessarie competenze. Il commissario opera senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una pluralità di precedenti dei giudici amministrativi.

Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice; che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., e sono liquidate in favore della parte ricorrente con riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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