Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 361 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, legittima la parte alla proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, con riferimento a diversi anni scolastici nei quali la parte aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di un totale di € 3.000,00.

La sentenza, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, è passata in giudicato. La parte ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e chiede l’attivazione della Carta con accredito della somma, oltre alla nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR accoglie il ricorso muovendo dal disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La norma impone all’Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il Collegio verifica, in primo luogo, la regolarità della notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, richiamando gli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Accerta, poi, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Rileva, inoltre, il passaggio in giudicato della sentenza, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Essendo circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, individuandolo nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ed ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non si dà luogo a liquidazione di compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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