Successione dei soci nei debiti tributari della società estinta (Cass. civ. Sez. V n. 18387 del 06.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, l’estinzione dell’ente non fa venir meno i rapporti giuridici facenti capo alla società soppressa: si determina un fenomeno successorio per effetto del quale l’obbligazione sociale si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, secondo la responsabilità assunta “pendente societate”. I soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. L’Amministrazione finanziaria ha interesse a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, potendo sussistere sopravvenienze attive o beni e diritti non contemplati nel bilancio. Diversa è la responsabilità prevista dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, che si aggiunge a quella successoria e non la sostituisce. La cancellazione della società, intervenuta prima della notifica dell’avviso di accertamento, priva la stessa della capacità processuale e l’ex liquidatore non ha legittimazione a rappresentarla.

Il Fatto

Due ex soci di una società a responsabilità limitata, uno dei quali anche ex liquidatore, impugnavano davanti alla CTP di Avellino un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno 2012. I giudici di primo grado accoglievano i ricorsi riuniti, ritenendo che la società, estinta prima della notifica dell’atto impositivo, fosse priva di legittimazione. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ravvisando un fenomeno successorio in capo ai soci e al liquidatore e ritenendo l’atto sufficientemente motivato quanto all’inesistenza oggettiva dell’operazione contestata.

I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi, deducendo l’errata applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 e dell’art. 2495 cod. civ., la limitazione della responsabilità dei soci alla quota di attivo riscossa e l’omessa pronuncia su fatti decisivi in ordine all’esigibilità dell’IVA. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente d’ufficio la questione della legittimazione del liquidatore ad agire in nome della società estinta. Richiamando un consolidato orientamento (Sezioni Unite n. 6070 del 2013; Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 16523 del 2025), rileva che la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore. Il ricorso di primo grado, in quella parte, è pertanto improponibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

Quanto ai soci, la Corte chiarisce che l’avviso non si fonda sull’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non applicabile ratione temporis essendo la società cessata prima dell’entrata in vigore della disposizione, ma sull’art. 2495 cod. civ., quale responsabilità di tipo successorio. Richiamando le Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, ribadisce che all’estinzione della società consegue il trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali non estinte, nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, secondo la responsabilità assunta in vita dell’ente.

Il collegio aderisce all’orientamento più recente (Cass. n. 30536 del 2021; Cass. n. 26758 del 2022; Cass. n. 22692 del 2023; Cass. n. 8633 del 2024; Sezioni Unite n. 3625 del 2025): i soci rispondono delle obbligazioni tributarie non definite per il solo fatto di rivestire tale qualità, indipendentemente dal riparto risultante dal bilancio finale di liquidazione. La Corte distingue tale responsabilità da quella dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, che si aggiunge e non è contestata nel giudizio.

Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che il contratto preliminare fa sorgere l’obbligo di prestare il consenso al definitivo e che l’acconto non ne costituisce corrispettivo (Cass. n. 10306 del 2015; Cass. n. 17868 del 2021). Richiamando Cass. n. 18428 del 2021 e la giurisprudenza unionale (Corte giust. 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16), osserva che l’anticipazione del momento impositivo presuppone che tutti gli elementi della futura operazione siano noti e che l’effettuazione appaia certa. Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato che la vendita era tutt’altro che certa, non essendo il preliminare mai registrato né contenente i dati catastali, e che al momento degli acconti il complesso immobiliare era già stato ceduto. La censura si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali ed è infondata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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