Sbarco del marittimo non estingue il rapporto a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19365 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato lo sbarco per avvicendamento estingue soltanto la convenzione di imbarco e non il rapporto di lavoro, che prosegue in una fase di quiescenza, con sospensione delle principali obbligazioni corrispettive. In assenza del regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.), durante la sospensione non sussiste il diritto del marittimo alla retribuzione, in applicazione del principio di corrispettività fra prestazione lavorativa e retribuzione. La clausola collettiva che individuasse nello sbarco una causa di risoluzione automatica del rapporto sarebbe nulla per violazione della disciplina dei licenziamenti, dovendosi preferire l’interpretazione che ne conserva validità ed efficacia.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto una sentenza passata in giudicato che accertava, dal 04.04.2001, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il superamento del limite di quattro mesi di imbarco continuativo e la mancanza di un intervallo superiore a sessanta giorni fra sbarco e imbarco successivo. Successivamente aveva ottenuto un’ordinanza che escludeva che lo sbarco per avvicendamento costituisse licenziamento, qualificandolo come sospensione del rapporto.
Il lavoratore ha quindi agito per la declaratoria di illegittimità della sospensione unilaterale determinata dai plurimi sbarchi e per la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi di sbarco. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’appello ha confermato la decisione, affermando che lo sbarco risolve solo la convenzione di imbarco e non il contratto di arruolamento, che resta a tempo indeterminato. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 325 cod. nav. e dell’art. 18 CCNL Ferearlinea, per avere la Corte territoriale integrato la disciplina legale con quella collettiva. La Corte lo ritiene in parte infondato e in parte inammissibile: la contrattazione collettiva ha introdotto il regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.), che attiene non alla durata ma all’obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione anche nei periodi di non lavoro. Nessuna violazione delle competenze normative, dunque, ma solo garanzie ulteriori in favore del lavoratore rispetto alla disciplina legale.
Nel resto il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi: lo sbarco per avvicendamento risolve la convenzione di imbarco, ma non incide sul rapporto subordinato, che resta sussistente, sia pure quiescente, come dimostrano la permanenza di poteri datoriali, obblighi formativi e diritti del marittimo.
La Corte ribadisce che il regime di continuità non è generalizzato e ricorre solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva: in sua assenza l’attività del marittimo è una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale dell’art. 325 cod. nav. Tuttavia ciò non esclude che il rapporto sia comunque a tempo indeterminato, quando così le parti lo abbiano previsto nel contratto di arruolamento: l’art. 325, primo comma, lett. c), cod. nav. ammette espressamente il contratto a tempo indeterminato. Nel caso di specie esiste peraltro un giudicato sul rapporto a tempo indeterminato.
La clausola collettiva non può poi essere letta nel senso di individuare nello sbarco una vicenda automaticamente risolutiva del rapporto, altrimenti sarebbe nulla ex art. 1418 c.c.: è fermo l’orientamento secondo cui è nulla la clausola collettiva che introduca una risoluzione automatica non prevista dalla legge. Per conservarne validità ed efficacia, ex art. 1367 c.c., essa va interpretata come incidente in senso estintivo solo sulla convenzione di imbarco, determinando sul rapporto solo una vicenda sospensiva delle obbligazioni corrispettive.
Poiché nel caso in esame il rapporto non gode del regime di C.R.L., la sospensione conseguente allo sbarco è legittima, così come l’assenza di retribuzione, mancando la prestazione lavorativa. Il secondo motivo, sulla motivazione apparente, è dichiarato inammissibile e infondato. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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