Usucapione di servitù su bene demaniale: necessaria la data di sdemanializzazione (Cass. civ. Sez. II n. 19755 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso esercitato su un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato non è idoneo a fondare l’acquisto per usucapione di un diritto reale minore, quale la servitù di passaggio, prima della cessazione di tale regime. Il giudice di merito che riconosca l’usucapione di una servitù su un fondo già demaniale deve pertanto accertare la data in cui il cespite ha perduto la propria natura demaniale o indisponibile, poiché solo da quel momento decorre il possesso utile ad usucapionem. È irrilevante, a tal fine, l’esercizio del transito in epoca anteriore alla sdemanializzazione. L’istituto dell’immemorabile, non più applicabile ai rapporti privatistici, non può supplire al difetto del requisito temporale quando sia nota la data di inizio della situazione di possesso.
Il Fatto
Un soggetto, divenuto proprietario di un fondo già appartenente al demanio marittimo e acquistato tramite atto pubblico, agiva in giudizio per l’accertamento del confine con i fondi limitrofi e per la declaratoria di inesistenza di diritti di servitù in favore di terzi. Alcuni convenuti chiedevano, in via riconvenzionale, il riconoscimento di una servitù di passaggio per intervenuta usucapione, altri la costituzione coattiva della medesima servitù.
Il Tribunale dichiarava la nullità dell’atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., senza esaminare il merito delle domande. La Corte d’Appello, in riforma, accertava il confine, rigettava la domanda principale di negatoria servitutis e riconosceva l’usucapione del diritto di transito in favore di alcuni dei convenuti, escludendo però la costituzione coattiva per difetto di interclusione. Il proprietario ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi alla statuizione sull’usucapione della servitù. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, che il fondo, prima dell’acquisto, apparteneva al demanio marittimo e che i beni del demanio o del patrimonio indisponibile non possono essere oggetto di usucapione.
Il Collegio richiama l’art. 828, secondo comma, cod. civ., secondo cui i beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. Da ciò deriva l’impossibilità di configurare l’usucapione su tali cespiti, neppure per diritti reali minori, salvo un atto formale dell’Amministrazione o il verificarsi di una sdemanializzazione.
Nel caso concreto, non risultava accertata la data in cui il terreno aveva cessato di appartenere al demanio o al patrimonio indisponibile. Il ricorrente aveva dedotto che il bene, prima della vendita, apparteneva al demanio marittimo, e tale natura non era stata specificamente contestata. La Corte ricorda che, in tema di demanio marittimo, la sdemanializzazione non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o con formale provvedimento dell’autorità competente, con efficacia costitutiva, ai sensi dell’art. 35 cod. nav..
La Corte d’Appello aveva quindi errato nel ritenere provato il transito ultraventennale senza verificare lo statuto proprietario del fondo servente, poiché il possesso esercitato su un bene demaniale prima della sdemanializzazione è irrilevante ai fini dell’usucapione. Né poteva soccorrere l’istituto dell’immemorabile, non applicabile ai rapporti privatistici e comunque invocabile solo quando sia perduta la memoria dell’inizio del possesso.
La Corte accoglie pertanto il terzo e il quarto motivo, assorbe il secondo e il quinto, rigetta gli altri e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello in differente composizione anche per le spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 828 c.c. – Condizione giuridica dei beni patrimoniali
- Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione
- Art. 164 c.p.c. – Nullità della citazione