Disconoscimento copie avvisi ricevimento non equivale a querela di falso (Cass. civ. Sez. V n. 21284 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, disciplinato dall’art. 2719 c.c., è soggetto quanto a modalità e termini agli artt. 214 e 215 c.p.c., ma non produce gli effetti del disconoscimento della scrittura privata: non preclude, in mancanza di istanza di verificazione, l’utilizzabilità della copia. Il giudice può accertare la conformità all’originale con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, e apprezzare l’efficacia rappresentativa della riproduzione. Le contestazioni relative alla riferibilità della firma al destinatario della notifica devono essere fatte valere mediante querela di falso. La motivazione è nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo quando presenti anomalia insanabile, mancanza assoluta di motivi o motivazione apparente.

Il Fatto

Il contribuente impugnava due cartelle di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendo di averle conosciute solo dopo una verifica dell’estratto di ruolo e eccependo la prescrizione delle pretese erariali. L’agente della riscossione aveva notificato le cartelle a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In primo grado il ricorso era rigettato per tardività, essendo ritenuta rituale la notificazione. La C.t.r. confermava la decisione, reputando generica la contestazione sulla non conformità delle copie delle relate agli originali. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Ader resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda che, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, concernente l’esistenza della motivazione in sé. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile o nella motivazione perplessa, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sezioni Unite n. 32000 del 2022; Sezioni Unite n. 8053 del 2014).

Nel caso concreto la sentenza impugnata, seppure sinteticamente, contiene una espressa valutazione della contestazione sulla difformità delle copie: contestazione ritenuta generica, priva dell’indicazione dei motivi di inattendibilità, a fronte di fotocopie leggibili e complete degli elementi identificativi, compresi gli estremi della raccomandata, l’attestazione di ricezione e l’indicazione delle cartelle. Tale motivazione si colloca al livello del minimo costituzionale.

Quanto al secondo motivo, la Corte distingue il disconoscimento che priva le riproduzioni meccaniche di valenza probatoria (art. 2712 c.c.) e quello di conformità della copia all’originale (art. 2719 c.c.) dal disconoscimento della sottoscrizione o del contenuto del documento (art. 214 c.p.c.). I due piani sono nettamente diversi: disconoscere la riproduzione significa affermarne la non conformità alla realtà riprodotta; disconoscere la sottoscrizione significa contestare la falsità dell’originale.

La giurisprudenza accomuna i due disconoscimenti solo per modalità e termini di proposizione, applicando gli artt. 214 e 215 c.p.c. (Cass. n. 4053 del 2018; Cass. n. 24456 del 2011), ma ne differenzia gli effetti: la mancata richiesta di verificazione preclude l’utilizzabilità della scrittura solo in caso di disconoscimento dell’autenticità, mentre la contestazione ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante presunzioni, senza restare vincolato al disconoscimento.

Con riferimento alla riscossione, la Corte richiama il principio per cui, ove la notifica avvenga ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme del servizio postale ordinario e le questioni sulla riferibilità della firma al destinatario possono farsi valere solo con querela di falso (Cass. n. 29022 del 2017; Cass. n. 4556 del 2020). Nel caso di specie la contestazione, generica, non produce gli effetti del disconoscimento della scrittura privata: la C.t.r. poteva quindi utilizzare le copie per formare il proprio convincimento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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