Dirigente medico di struttura complessa: selezione non concorsuale e sindacato sui criteri (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21375 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello del ruolo sanitario, di cui all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, non ha natura concorsuale. La commissione di esperti si limita a un giudizio di idoneità dei candidati, senza attribuzione di punteggi né formazione di graduatoria. La scelta finale è rimessa alla discrezionalità fiduciaria del direttore generale, con atto di natura negoziale di diritto privato, ispirata al buon andamento della P.A. La scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede. La loro violazione può fondare una pretesa risarcitoria per perdita di chance, ma non determina l’invalidità dell’atto di conferimento.

Il Fatto

Un dirigente medico ha impugnato la procedura di conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, conclusasi con l’assegnazione dell’incarico a un altro dirigente. La censura riguardava in particolare l’esclusione del ricorrente dalla terna dei soggetti proposti alla valutazione finale.

Il Tribunale ha annullato la procedura di selezione. La Corte d’appello ha riformato la decisione, rigettando il ricorso originario e ritenendo fondato il gravame della struttura sanitaria. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’ospedale e dal controinteressato; gli altri partecipanti alla selezione sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., degli artt. 8 e 10 del d.P.R. n. 484/1997 e dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente sostiene che la mera anzianità di servizio non potesse concorrere al punteggio, dovendo valere solo come requisito di ammissione, e che l’incarico andasse attribuito in base alla concreta esperienza professionale.

Il motivo è infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 25042 del 2005, che hanno escluso la natura concorsuale della procedura per il solo fatto che vi siano ammessi soggetti estranei al servizio sanitario o legati a enti diversi da quello che indice la selezione. Nello stesso senso il richiamo alle Sezioni Unite n. 15764 del 2011 e alla successiva n. 25314 del 2009.

La commissione, dopo le modifiche all’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 apportate dal d.lgs. n. 517 del 1993, si limita alla verifica dei requisiti di idoneità, in esito a un colloquio e alla valutazione dei curricula, senza attribuire punteggi né formare una graduatoria. L’elenco dei candidati idonei è sottoposto al direttore generale, che conferisce l’incarico con scelta di carattere essenzialmente fiduciario. La Corte richiama sul punto anche Sezioni Unite n. 8950 del 2007, n. 5920 del 2008, n. 21060 del 2011 e n. 9281 del 2016.

Quanto ai canoni di correttezza e buona fede, la scelta è sindacabile solo sotto il profilo della loro osservanza, in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. La loro eventuale inosservanza può giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti per perdita di chance, ma non l’annullamento dell’atto, non esistendo un principio generale che ne sancisca la nullità o l’annullabilità. Il ricorrente non ha allegato né dimostrato una violazione nei limiti della perdita di chance.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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