Competenza della sezione imprese per appalti sopra soglia comunitaria (Cass. civ. Sez. I n. 22125 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003, la sezione specializzata in materia di imprese è competente per le cause relative ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società ivi indicate. Per individuare i contratti di rilevanza comunitaria occorre aver riguardo all’art. 3, comma 16, d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile, e all’art. 253 dello stesso codice: sono tali i contratti sottoposti al codice degli appalti, con esclusione di quelli ad esso antecedenti. La competenza della sezione specializzata rispetto a un ufficio giudiziario diverso attiene alla competenza in senso proprio ed è rilevabile d’ufficio. Il valore dell’appalto va commisurato alla base d’asta, non all’importo risultante dal ribasso offerto in sede di gara.
Il Fatto
Una società, resasi aggiudicataria dei lavori di costruzione di un plesso scolastico, ha stipulato il contratto di appalto e ha citato in giudizio la stazione appaltante, ritenendo di aver subito un danno per colpa di quest’ultima. Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza, ha rilevato la propria incompetenza per materia, indicando come competente la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catania.
Il fallimento della società ha proposto regolamento di competenza con un unico motivo articolato, denunciando la violazione dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003 e degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. In subordine, ha censurato la classificazione dell’appalto come di rilevanza comunitaria operata sulla base dell’importo a base d’asta anziché dell’importo contrattuale. La controricorrente ha contestato il fondamento del ricorso; il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del regolamento, richiamando le Sezioni Unite n. 19882 del 2019: il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso ufficio attiene alla mera ripartizione interna degli affari, mentre rientra nella competenza in senso proprio il rapporto tra la sezione specializzata e un ufficio giudiziario diverso da quello in cui essa è istituita.
Nel merito, la ricorrente sosteneva l’inapplicabilità del d.lgs. n. 163/2006, perché bando, contratto e capitolato richiamavano la disciplina della legge regionale n. 7/2002 e il legislatore siciliano aveva recepito il codice solo con la legge regionale n. 12/2011. La Corte ha respinto l’argomento: le norme poste a tutela della concorrenza vincolano anche le Regioni a statuto speciale e operano a prescindere dal formale recepimento, rientrando nella competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Si tratta di norme fondamentali di indirizzo politico dello Stato di immediata attuazione, che le Regioni possono adattare alle situazioni locali ma non derogarne i principi.
Quanto alla nozione di contratti di rilevanza comunitaria, la Corte ha raccordato l’art. 3, comma 16, d.lgs. n. 163/2006, che fissa il criterio del valore stimato al netto dell’IVA rispetto alle soglie, con l’art. 253, che ancora l’applicazione del codice alle procedure e ai contratti i cui bandi siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore. Ne deriva che sono contratti di rilevanza comunitaria, ai fini dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, quelli sottoposti al codice degli appalti e non quelli ad esso antecedenti, secondo l’insegnamento di Cass. n. 6327 del 2017 e n. 31134 del 2018. Poiché aggiudicazione e contratto sono stati stipulati nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, quest’ultimo è applicabile ratione temporis.
Sul secondo profilo, la Corte ha escluso che il valore dell’appalto debba commisurarsi all’importo contrattuale. Il valore va rapportato alla base d’asta, pari a un importo superiore alla soglia fissata dall’art. 28 d.lgs. n. 163/2006 per gli appalti di lavori, a nulla rilevando il ribasso offerto in sede di gara. Corretto è dunque l’inquadramento del contratto come sopra soglia comunitaria.
La controversia ha quindi ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria e va devoluta alla competenza del tribunale delle imprese. L’istanza di regolamento di competenza è stata rigettata, con spese definite al merito e condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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