Notifica a mani e onere di disconoscimento delle copie delle cartelle (Cass. civ. Sez. V n. 27298 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, l’agente che produca in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella assolve all’onere probatorio della regolare notificazione; il contribuente che ne contesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., deve specificare le ragioni dell’asserita difformità, non essendo sufficiente un generico mero disconoscimento. La notifica a mani proprie, ex art. 138 cod. proc. civ., è valida a prescindere dal luogo di consegna, prevalendo l’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, la cui identità con il consegnatario è desumibile dalle dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e consacrate nella relazione, confutabile solo con querela di falso. L’intimazione di pagamento che segua un atto impositivo già determinativo del quantum è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati, con il richiamo agli atti presupposti e la quantificazione degli ulteriori accessori.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla C.t.p. di Frosinone trentuno intimazioni di pagamento, notificate il 27 aprile 2011, e le sottese cartelle, nei confronti sia dell’Agenzia delle entrate sia della società di riscossione. La C.t.p. dichiarava il proprio difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti di natura non tributaria e, per il resto, dichiarava il ricorso inammissibile.
La C.t.r. rigettava l’appello della contribuente, ritenendo regolare la notifica degli atti prodromici, non maturata la prescrizione del credito tributario e adeguatamente giustificato quanto preteso per sanzioni, interessi ed aggio. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, resistito con separati controricorsi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la prova della notifica delle cartelle. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, se l’agente produce la copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che ne contesti la conformità all’originale ha l’onere di specificare le ragioni della difformità, non bastando il mero disconoscimento (Cass. n. 19122 del 2025). Quanto alla mancata esibizione delle cartelle, l’onere gravante sugli enti era solo di provare la regolare notifica, assolto con la produzione della relata recante il numero dell’atto (Cass. n. 13691 del 2024).
La censura sulla mancata prova dell’invio della raccomandata informativa è dichiarata inammissibile perché generica: il ricorrente non precisa, per ciascuna cartella, l’iter del procedimento notificatorio e il suo esito, descrizione funzionale alla comprensione del motivo.
Il secondo motivo è infondato. La notifica a mani proprie ex art. 138 cod. proc. civ. è sempre valida, a prescindere dal luogo di consegna, prevalendo la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass. n. 9257 del 2018). L’identità tra destinatario e consegnatario è desumibile dalle dichiarazioni penalmente sanzionate ex art. 495 cod. pen., rese all’ufficiale giudiziario e riportate nella relazione, munita di fede probatoria privilegiata e confutabile solo con querela di falso (Cass. n. 22225 del 2021). Irrilevanti restano la mancata indicazione dell’indirizzo e l’improprio riferimento all’ente come «ditta».
Il terzo motivo è inammissibile. Richiamate le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. esige l’indicazione del fatto storico, del dato testuale o extratestuale, del come e del quando della discussione e della decisività. La denuncia sull’omessa motivazione dell’intimazione non è ascrivibile a tale vizio, nemmeno chiaramente individuato, tanto più che la C.t.r. ha escluso vizi formali degli atti.
Il quarto motivo è infondato: l’intimazione di pagamento che segua un atto fiscale già determinativo del quantum è congruamente motivata, quanto agli interessi, con il richiamo agli atti presupposti e la quantificazione degli accessori, così soddisfacendo l’art. 7 legge n. 212/2000 e l’art. 3 legge n. 241/1990 (Cass. n. 27504 del 2024). Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per genericità e per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato gli atti e i crediti cui riferiva la prescrizione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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