Art. 138.

Art. 138.

Notificazione in mani proprie

L'ufficiale giudiziario ((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,)) ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

CAPO I — Delle forme degli atti e dei provvedimenti › Sezione IV — Delle comunicazioni e delle notificazioni