Nuove prove in appello nel rito del lavoro per le sanzioni stradali (Cass. civ. Sez. II n. 27794 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il rito applicabile è quello del lavoro, in forza dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011. Ne consegue che l’ammissione di nuove prove in appello è disciplinata dall’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. e non dall’art. 345 cod. proc. civ. Il giudice del gravame può quindi ammettere, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritenga indispensabili ai fini della decisione, a prescindere dalla negligenza della parte che non li abbia prodotti in primo grado. È erroneo fondare il diniego di ammissione sulla necessità di giustificare il ritardo. La produzione documentale del contratto di noleggio degli strumenti di accertamento, offerta solo in appello dall’ente locale, va valutata dal giudice del rito corretto.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso un verbale di contestazione elevato dal Comune per violazione del codice della strada, relativo all’attività di accertamento strumentale delle violazioni. Il Giudice di pace accoglieva il ricorso, rilevando la violazione dell’art. 61 l. n. 120/2010, che consente agli enti locali l’accertamento mediante strumenti di loro proprietà o acquisiti con locazione finanziaria o noleggio a canone fisso.

Il Comune proponeva appello davanti al Tribunale, depositando in quel grado il contratto di noleggio a canone fisso. L’appellata eccepiva l’inammissibilità della produzione. Il Tribunale rigettava l’appello. Il Comune ricorre in cassazione con un unico motivo; l’intimata resta tale.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato inammissibile la produzione in appello del contratto applicando la norma del rito ordinario, anziché quella del rito del lavoro, che consente al giudice di ammettere, anche d’ufficio, nuovi mezzi di prova se indispensabili alla decisione.

La Corte accoglie il motivo. La controversia, avente a oggetto l’opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, come già ribadito dalle pronunce nn. 7364/2022 e 14304/2022. Di conseguenza, la norma che disciplina l’ammissione di nuove prove in appello è l’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non l’art. 345 cod. proc. civ.

A differenza della norma sul rito ordinario, l’art. 437 cod. proc. civ. conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d’ufficio, le prove che ritenga indispensabili per la decisione, a prescindere dalla negligenza della parte che non le abbia prodotte in primo grado, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 10790/2017.

Il Tribunale ha dunque fondato il diniego di ammissione della produzione documentale su un presupposto irrilevante, ossia la necessità di giustificare il ritardo. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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