Caducazione automatica della sentenza sul quantum per cassazione della decisione sull’an (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30750 del 22.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cassazione della sentenza non definitiva sull’an, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato sul quantum, determina, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., l’automatica caducazione del provvedimento definitivo. A tale caducazione consegue non la cessazione della materia del contendere, ma l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la decisione sul quantum, per sopravvenuta carenza di interesse. La natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di doppio contributo unificato.

Il Fatto

La vicenda origina dalla domanda di una ricercatrice che aveva chiesto la rideterminazione triennale della borsa di studio a seguito degli incrementi contrattuali riconosciuti al personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Il giudizio di primo grado si era concluso con il riconoscimento di un credito, poi confermato in appello.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Pavia hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, deducendo la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per non avere il giudice di merito disposto la sospensione necessaria del giudizio sul quantum, in attesa della definizione del parallelo giudizio sull’an. La ricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, nelle more del giudizio di legittimità, la sentenza che aveva riconosciuto il diritto è stata cassata con decisione che ha rigettato nel merito l’originaria domanda. Tale pronuncia ha inciso direttamente sul presupposto della pretesa fatta valere nel giudizio sul quantum.

Per effetto dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la cassazione della sentenza non definitiva sull’an produce l’automatica caducazione del provvedimento definitivo che su di essa si fondava. Il ricorso proposto contro la decisione sul quantum è pertanto divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte ribadisce il principio già affermato in precedenza, secondo cui alla caducazione automatica non consegue la cessazione della materia del contendere, ma l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La sorte del giudizio di legittimità sul quantum resta così travolta dall’esito del giudizio sull’an.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio, che ha portato a disconoscere la pretesa dell’originaria ricorrente.

La Corte precisa infine che la natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo all’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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