Cabina elettrica interporto senza autonomia reddituale: categoria E/1 e stoccaggio tassabili (Cass. civ. Sez. V n. 33604 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006, nelle categorie del gruppo E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobile destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. La cabina elettrica inserita in un interporto, destinata a garantire l’erogazione di energia all’intero complesso, è priva di tale autonomia ed è pertanto correttamente censita in categoria E/1, non essendo singolarmente valorizzabile sotto il profilo tecnico-operativo ed economico. Le aree scoperte di un interporto utilizzate per lo stoccaggio e la movimentazione di merci sono invece capaci di produrre reddito proprio e non rientrano nel gruppo E, restando irrilevante il carattere pubblicistico dell’attività. Ai fini della classificazione rilevano le caratteristiche oggettive e strutturali del bene, non la qualifica soggettiva del titolare né la destinazione dell’immobile a un interesse generale.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale una pluralità di avvisi di rettifica catastale con i quali veniva attribuita la categoria D/1 a immobili siti nell’area interportuale, tra cui cabine elettriche e piazzali per lo stoccaggio delle merci. La società deduceva l’illegittimità dei provvedimenti di nuovo classamento, invocando l’esenzione da ICI/IMU ex art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, oltre a vizi di motivazione e violazione degli artt. 71 del d.lgs. n. 507/1993 e 3 della legge n. 212/2000.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi relativi alle cabine elettriche, escludendone l’autonomia reddituale, e respingeva nel resto gli accertamenti sulle aree interportuali. Sui gravami reciproci delle parti, la Commissione Tributaria Regionale Toscana, previa riunione di sedici giudizi, rigettava tutte le impugnazioni con compensazione delle spese. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, in via principale e in via incidentale, l’amministrazione finanziaria e la società, con contestuale riunione dei procedimenti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte osserva che, una volta notificata la prima impugnazione, ogni ricorso successivo avverso la medesima sentenza si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta, con ammissibilità subordinata al rispetto del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.; ne consegue la riunione obbligatoria ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.

Il ricorso principale dell’amministrazione è infondato sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la Corte esclude il vizio di motivazione meramente apparente, rilevando che il giudice di appello ha illustrato l’iter logico seguito, ancorando le proprie conclusioni a precedenti di legittimità: la motivazione supera la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992.

Nel merito, ai fini dell’inquadramento in categoria E/1 occorre che l’immobile sia privo di autonomia funzionale e reddituale e risulti strumentale a un servizio pubblico. La Corte richiama il combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652/1939 e 40 del d.P.R. n. 1142/1949, confermato da un indirizzo consolidato in fattispecie analoghe di cabine di trasformazione installate lungo infrastrutture autostradali.

Il giudice di merito ha accertato, con congruo ragionamento di fatto, che le cabine elettriche dell’interporto sono destinate alla fornitura di energia per i servizi di trasporto e sono prive di autonomia rispetto alla funzione trasportistica dell’intero complesso. Poiché l’art. 1 della legge n. 240/1990 definisce l’interporto come complesso organico di strutture e servizi non frazionabili, il manufatto ospitante i quadri elettrici garantisce la funzionalità del sistema. La censura dell’amministrazione, che critica l’accertamento di fatto, non integra violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma investe la valutazione delle risultanze probatorie.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte conferma il proprio orientamento: la funzione di pubblico interesse non esclude l’autonomia reddituale delle unità immobiliari ad uso commerciale. Le aree interportuali per lo stoccaggio delle merci in transito sono pacificamente produttive di reddito e non sono funzionali a esigenze di mobilità generale della collettività. Ai fini del classamento rilevano le caratteristiche strutturali dell’immobile, non la condizione del proprietario né l’eventuale destinazione a fini sociali, dovendosi escludere un’estensione del gruppo E a tutti gli immobili di rilevanza pubblica. Ne segue il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza e condanna dell’amministrazione al versamento in favore della Cassa Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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