Revocazione donazione, prova testimoniale de relato e spese in appello (Cass. civ. Sez. II n. 1277 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla rilevanza delle circostanze dedotte a prova è rimessa al giudice di merito ed è censurabile, in sede di legittimità, solo se la prova non ammessa risulti idonea a invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione. La testimonianza che abbia ad oggetto le dichiarazioni del de cuius, destinate a far prova a vantaggio del successore universale che ne ha assunto la medesima posizione processuale, integra una testimonianza de relato actoris ed è priva di autonomo valore probatorio. La sentenza d’appello che, correggendo la motivazione, confermi l’esito di soccombenza sostanziale dell’attore è confermativa e non consente di riformare la regolazione delle spese di primo grado, non avendo l’appellata proposto appello incidentale, per il divieto di reformatio in peius che consegue agli artt. 329 e 342 c.p.c.
Il Fatto
Una donna agisce per la revocazione per ingratitudine della donazione di un immobile disposta dalla madre in favore di un’altra figlia, contestando a quest’ultima di essersi appropriata di somme cospicue mediante prelievi non autorizzati dai conti della donante. Il tribunale dichiara la domanda tardiva; la Corte d’appello di Venezia, con diversa motivazione, la conferma dichiarandola infondata nel merito e liquida le spese di entrambi i gradi a carico dell’attrice.
L’attrice ricorre per cassazione con due motivi: violazione delle norme in tema di prova per testi e di interrogatorio formale, e violazione delle norme sulle spese processuali per essere state poste a suo carico anche le spese di primo grado, che il tribunale aveva compensato, senza che l’appellata avesse proposto appello incidentale sul punto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che il giudizio di rilevanza delle circostanze dedotte a prova appartiene al giudice di merito. Le sue valutazioni sono censurabili solo quando la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento, sì da privare di fondamento la ratio decidendi (cita Cass. 11457/2007, Cass. 5654/2017, Cass. 16214/2019).
Nel caso concreto i capitoli di prova, pur interpretabili congiuntamente e dettagliati nell’individuazione delle operazioni sospette, chiedevano ai testi di riferire se la donante avesse lamentato l’appropriazione dei fondi. L’oggetto era dunque costituito da dichiarazioni rese al teste dalla donante: una testimonianza de relato actoris, priva di autonomo valore processuale (cita Cass. 8358/2007, Cass. 18352/2013, Cass. 569/2015), poiché concerneva dichiarazioni della dante causa destinate a far prova a vantaggio di chi, quale successore a titolo universale, rivestiva la medesima posizione processuale che avrebbe assunto la donante. Irrilevante anche la richiesta di interrogatorio, basata sulle stesse circostanze.
Sul secondo motivo la Corte osserva che la pronuncia d’appello ha solo formalmente riformato la decisione di primo grado: essa è in realtà confermativa, mutando solo la motivazione, perché dichiara non la tardività ma l’infondatezza della domanda. Restava immutata la totale soccombenza dell’attrice. Il giudice d’appello che riconosca erronea la declaratoria di inammissibilità e decida nel merito respingendo la domanda non può che rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata (cita Cass. 531/1966, Cass. 18044/2020).
La non corretta affermazione in dispositivo della riforma parziale, diversa solo nella motivazione, non consentiva di riformare la pronuncia sulle spese di primo grado, non avendo l’appellata proposto appello incidentale. Opera il divieto di reformatio in peius, che consegue agli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione e di acquiescenza: una volta stabilito il quantum devolutum, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato (cita Cass. 21504/2020, Cass. 3896/2020, Cass. 760/2021, Cass. 14947/2023).
In conclusione il secondo motivo è accolto e il primo rigettato; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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