Fascicolo telematico d’ufficio acquisito in appello senza nuovo deposito (Cass. civ. Sez. V n. 3005 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario trattato sin dal primo grado secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado. Il principio di non dispersione della prova comporta che il fatto storico rappresentato nei documenti si ha per dimostrato nel processo e spieghe lui efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio. Le produzioni telematiche di primo grado restano acquisite al fascicolo informatico d'ufficio e devono necessariamente essere esaminate dal giudice del gravame. Il giudice d'appello che disattenda l'impugnazione sul presupposto della mancanza di tali atti viola gli artt. 14 e 18 d.m. n. 163/2013 e l'art. 347, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un contribuente, avvocato, impugnava l'atto impositivo con cui l'Ufficio aveva liquidato l'imposta di registro, calcolata al minimo in ossequio agli artt. 37 e 8 della Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/86, in relazione a un decreto ingiuntivo. La tesi del ricorrente era che quel titolo fosse divenuto inefficace per effetto del diniego della sua ottemperanza da parte del giudice amministrativo con la sentenza n. 00330 del 25.02.2019.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva l'impugnazione. In appello la Commissione Tributaria Regionale rigettava il gravame rilevando che tutte le eccezioni erano rimaste sprovviste di prova, poiché agli atti non era stato possibile rinvenire né copia del decreto ingiuntivo né copia della sentenza del TAR, tanto più che l'appello era stato discusso in camera di consiglio, mancando un'esplicita richiesta di pubblica udienza. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sull'omessa acquisizione ed esame del fascicolo di primo grado.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente perché intimamente connessi, sono fondati. La Corte muove dal principio già fissato dalle Sezioni Unite n. 4835 del 16.02.2023, secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova — che opera anche per i documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo — comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo e costituisce fonte di conoscenza per il giudice.

L'efficacia della prova, precisa la Corte, non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che abbia inizialmente offerto i documenti in comunicazione. Nel caso concreto i documenti posti alla base della disamina del primo giudice facevano già parte del processo e dovevano necessariamente essere esaminati dal giudice d'appello.

Il percorso argomentativo si completa sul piano normativo. Il d.m. n. 163/2013, recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, stabilisce l'acquisizione del fascicolo di primo grado d'ufficio nel SIGIT anche per il successivo grado di giudizio. L'art. 14 del decreto, dedicato al fascicolo informatico, dispone che esso contiene anche le copie informatiche degli atti e documenti cartacei e sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 546/1992. L'art. 18 prevede che la trasmissione del fascicolo informatico dalla Commissione provinciale a quella regionale avvenga tramite il SIGIT, con modalità finalizzate ad assicurarne data certa, integrità, autenticità e riservatezza.

Da tale dato normativo deriva che gli atti di parte del fascicolo telematico di primo grado risultano definitivamente acquisiti al fascicolo d'ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche quando la parte non provveda a depositarli nuovamente. La Corte afferma quindi il principio secondo cui, nel processo tributario trattato sin dal primo grado secondo modalità telematiche, le parti non sono tenute a un nuovo deposito in appello delle produzioni del fascicolo di parte di primo grado, che restano acquisite al fascicolo telematico d'ufficio.

Ne consegue l'evidente erroneità della decisione territoriale, che aveva disatteso l'appello sul presupposto della mancanza di copia del decreto ingiuntivo e della sentenza del TAR, documenti in realtà facenti parte integrante del fascicolo d'ufficio. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che esaminerà l'appello sulla scorta di tutta la documentazione del fascicolo telematico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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