Indennità meritocratica dell’agente tra prova e non contestazione (Cass. civ. Sez. II n. 3713 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agenzia, l’indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto prevista dall’art. 1751 cod. civ. spetta quando l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e il preponente riceva ancora, dopo la cessazione, sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti. Sussistendo tali condizioni, l’onere probatorio grava sull’agente, salvo i temperamenti che derivano dalla vicinanza alla fonte di prova. La mancata contestazione di fatti decisivi li sottrae al thema probandum e ne consente l’accoglimento senza ulteriore dimostrazione. Il c.t.u. non assolve a un ruolo di supplenza dell’onere della prova se si limita a verificare circostanze già pacifiche.
Il Fatto
Una società preponente era stata condannata in primo grado al pagamento di differenze provvigionali e dell’indennità di fine rapporto in favore dell’agente che, per anni, aveva promosso in esclusiva la vendita dei suoi prodotti sui mercati dell’Europa orientale. Il rapporto, avviato nel 2004, era cessato nel 2009 per disdetta della preponente, che aveva versato una somma a definizione di ogni pendenza.
La sentenza di primo grado era stata confermata in appello, quanto alla spettanza dell’indennità. La preponente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando l’accertamento dei presupposti dell’indennità, la valutazione delle prove e i criteri di calcolo seguiti dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la fattispecie dell’indennità meritocratica. Il fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, non imputabile all’agente ai sensi del secondo comma dell’art. 1751 cod. civ., unitamente alle condizioni di legge, originariamente alternative e divenute cumulative per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 5 del d.lgs. n. 65/1999. Non basta, perciò, che il recesso non sia imputabile all’agente: devono sussistere in positivo tutte le altre condizioni (Cass. 21602/2019; Cass. 20047/2016; Cass. 24776/2013).
La prova della spettanza compete all’agente, salvi i temperamenti derivanti dal principio di vicinanza alle fonti di prova. Sulla determinazione quantitativa la Corte richiama il limite massimo di una annualità media delle provvigioni e il criterio dell’equità, valorizzando l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE, che non impone un calcolo analitico e consente metodi sintetici (Cass. 23996/2008; Cass. 15203/2010; Cass. 15375/2017).
Nel caso concreto la Corte di merito aveva accertato come incontestati la creazione dal nulla di una ricca clientela da parte dell’agente e il permanere dei vantaggi per la preponente: il fatturato, inesistente nel 2000, si era notevolmente incrementato dopo la stipula del contratto, raggiungendo ancora nel 2010 un importo medio annuo di rilevante consistenza. Tali circostanze erano sottratte al thema probandum per effetto della non contestazione.
La Corte esclude che il consulente tecnico abbia svolto un ruolo di supplenza probatoria: l’ausiliario si è limitato a verificare la spettanza dell’indennità sui documenti in atti, nel rispetto dei limiti delle indagini commessegli (Cass. s.u. 3086/2021). Le contestazioni formulate solo genericamente e tardivamente in appello, a fronte di fatti già ritenuti pacifici in primo grado, non valgono a rianimare il thema probandum (Cass. 4747/2023; Cass. 31402/2019; Cass. 26859/2013). La Corte respinge pertanto il primo e il secondo motivo.
Quanto al terzo motivo, che invocava i criteri dell’Accordo economico collettivo del 2010, la Corte lo dichiara inammissibile per novità della censura, non avendo il ricorso indicato in quale atto del giudizio di merito la questione fosse stata dedotta (Cass. 23675/2013; Cass. 15430/2018). Nel merito, l’art. 1751 cod. civ. è inderogabile in peius ma non in melius, e l’applicazione degli accordi collettivi esige una verifica caso per caso dei dati concreti, per stabilire se l’indennità da essi risultante sia equa, con riconoscimento della differenza necessaria (Cass. 486/2016; Cass. 6783/2020).
Nota della Redazione
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