Abuso permessi legge 104 e legittimità licenziamento per giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6468 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi ex lege n. 104 del 1992 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per cui il beneficio è concesso. In coerenza con la ratio della norma, l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione diretta con l’esigenza assistenziale; ove manchi tale nesso causale si configura un abuso del diritto, o comunque una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede. La verifica in concreto dell’uso improprio è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. È altresì legittimo il controllo demandato ad agenzia investigativa quando non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, ma sia finalizzato a verificare comportamenti fraudolenti o penalmente rilevanti.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di una banca con qualifica elevata, veniva licenziata in data 11 agosto 2016 per assenza ingiustificata, conseguente ad anomali allontanamenti dal posto di lavoro in connessione con la fruizione di permessi ex lege n. 104/1992 per l’assistenza a genitori infermi.

La lavoratrice impugnava il licenziamento. Il Tribunale riteneva legittimo il recesso e la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 10 settembre 2020, confermava la pronuncia. Proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dalla banca con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi relativi alla fruizione dei permessi. Il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui i permessi ex lege n. 104 del 1992 devono porsi in relazione diretta con l’assistenza al disabile, poiché il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze meritevoli di superiore tutela.

Ove manchi il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza, si configura un uso improprio ovvero un abuso del diritto, o, secondo altra prospettiva, una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sia verso il datore di lavoro sia verso l’ente assicurativo.

La Corte ribadisce che la verifica in concreto delle modalità abusive di esercizio del beneficio appartiene all’apprezzamento del giudice di merito. La pretesa di un sindacato di legittimità sul punto esorbita dai poteri della Corte. Analogamente, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile solo per vizi motivazionali gravi.

Quanto al controllo tramite agenzia investigativa, il motivo è infondato. Il controllo è legittimo se non ha ad oggetto l’adempimento della prestazione, ma è volto a verificare comportamenti fraudolenti, come nel caso dell’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 legge n. 104 del 1992.

Infine, quanto alla mancata consegna della documentazione, la Corte ricorda che l’art. 7 legge n. 300 del 1970 non impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale, salvo che ciò sia necessario per la difesa; compete al giudice del merito scrutinare tale necessarietà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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