Lodo definitivo, giudicato sul lodo non definitivo e obbligo del giudice rescissorio (Cass. civ. Sez. I n. 9736 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il giudicato formatosi sul lodo non definitivo preclude al giudice dell’impugnazione il riesame degli accertamenti in esso contenuti, compresi quelli che, pur ricollegati alla lesione del ragionevole affidamento, siano stati inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 2033 cod. civ. e non nell’ambito del risarcimento del danno. Ne consegue che, dichiarata la nullità del lodo definitivo, il giudice rescissorio deve limitarsi a liquidare le spese già riconosciute dal lodo non definitivo, senza poterle escludere qualificandole come voce risarcitoria. La contraddittorietà intrinseca tra lodo non definitivo e lodo definitivo integra la nullità per antinomia motivazionale, purché talmente grave da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società acquirente e due società venditrici avevano stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di aerogeneratori per un impianto di produzione di energia elettrica. Insorta controversia, le parti avevano devoluto la lite a un collegio arbitrale, che con lodo non definitivo aveva dichiarato la risoluzione del contratto per impossibilità di esecuzione, disponendo la prosecuzione del procedimento per l’accertamento dei costi e delle spese sostenuti dalla parte venditrice. L’impugnazione di quel primo lodo veniva rigettata e la pronuncia passava in giudicato.
Nel frattempo il procedimento arbitrale si concludeva con il lodo definitivo, che aveva riconosciuto alla parte venditrice il diritto di trattenere l’acconto già versato. La parte acquirente impugnava il lodo definitivo innanzi alla Corte d’appello, che ne dichiarava la nullità e, in sede rescissoria, condannava le venditrici alla restituzione della somma. Le venditrici proponevano quindi ricorso per cassazione, dolendosi, tra l’altro, della violazione del giudicato formatosi sul lodo non definitivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, secondo cui la mancata impugnazione della statuizione di nullità del lodo definitivo avrebbe travolto l’intero provvedimento, escludendo l’interesse alle ulteriori censure. Il motivo non è accolto: la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, ma entrambe sono attinte dai motivi di ricorso, che investono l’ammissibilità dell’impugnazione e la preclusione rilevata dalla Corte territoriale. Non trova quindi applicazione il principio secondo cui la mancata impugnazione di una delle ragioni rende inammissibili le censure mosse all’altra.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Le ricorrenti sostenevano che l’osservazione del lodo definitivo circa la possibilità di pervenire alle medesime conclusioni anche in caso di efficacia ex tunc della risoluzione fosse passata in giudicato. La Corte rileva però che tale considerazione era collocata in un paragrafo espressamente intitolato «ad abundantiam», nel quale si precisava che le argomentazioni erano svolte a titolo meramente accessorio. Tale dichiarazione rende evidente l’estraneità di quelle considerazioni alla ratio decidendi, con la conseguente insussistenza di ogni onere o interesse all’impugnazione.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha diffusamente spiegato le ragioni della carenza motivazionale del lodo definitivo, rilevando che gli arbitri avevano riesaminato una questione già risolta in senso contrario dal lodo non definitivo, e avevano ancorato gli effetti della risoluzione a un momento non coerente. L’accertamento così compiuto soddisfa l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall’art. 111, sesto comma, Cost. La Corte precisa che l’antinomia tra le diverse parti della motivazione determina la nullità del lodo non solo in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, ma anche quando il contrasto interno sia talmente grave da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito.
È invece fondato il terzo motivo. La Corte territoriale, nell’escludere la valutabilità delle spese sostenute dalla parte venditrice, non ha tenuto conto dell’accertamento, rimasto incensurato, del diritto al rimborso di tali spese: pur ricollegato alla lesione del ragionevole affidamento, tale diritto era stato inquadrato nell’art. 2033 cod. civ., restando estraneo all’ambito del risarcimento del danno escluso dal lodo non definitivo. Il giudicato su tale statuizione precludeva al giudice dell’impugnazione il riesame dell’accertamento, imponendogli di procedere, all’esito dell’annullamento, esclusivamente alla liquidazione delle spese. La sentenza è pertanto cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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