Revocatoria fallimentare esente solo per procedure dopo d lgs 122 2005 (Cass. civ. Sez. I n. 11150 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esonero dall’azione revocatoria fallimentare previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 122/2005 non ha carattere retroattivo e si applica esclusivamente alle procedure concorsuali aperte successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto. La ratio protettiva che sorregge la disciplina speciale impedisce di estenderne l’operatività ai trasferimenti anteriori alla sua vigenza. La fattispecie di esonero presuppone, inoltre, che l’immobile rientri nella nozione di immobile da costruire e che il prezzo sia giusto. Ai fini dell’elemento soggettivo della revocatoria ordinaria e fallimentare, la scientia decoctionis dell’acquirente va accertata con riferimento al momento dell’atto di trasferimento e può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, conoscibili con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

La curatela di una procedura fallimentare propone domanda di revocatoria fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti del fallimento, del trasferimento della proprietà di un appartamento, con posto auto scoperto, alienato con atto notarile del gennaio 1999. Il Tribunale accoglie la domanda e ordina il rilascio dell’immobile in favore della curatela.

Gli acquirenti, uno dei quali successore a titolo particolare dell’altro, propongono appello. La Corte d’Appello respinge il gravame. Avverso tale decisione i soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria; il fallimento resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile il controricorso, perché notificato oltre il termine previsto dall’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.: il ricorso era stato notificato il 7 febbraio 2019, il controricorso il 15 settembre 2020.

Il primo motivo invoca la causa esonerativa dall’azione revocatoria dell’art. 10 del d.lgs. n. 122/2005, sostenendo che l’immobile, privo del certificato di agibilità, rientrasse nella nozione di immobile da costruire e che la disciplina fosse di immediata applicazione.

La Corte richiama la definizione dell’art. 1 del d.lgs. n. 122/2005, entrato in vigore il 21 luglio 2005, secondo cui sono immobili da costruire quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti ultimata in uno stadio tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità. Ribadisce poi l’orientamento consolidato secondo cui la fattispecie esonerativa dall’azione revocatoria trova applicazione solo per le domande promosse da procedure aperte successivamente all’entrata in vigore dell’intera norma. Una conferma implicita della irretroattività si rinviene nella legge delega n. 210 del 2004, che indica quale criterio direttivo l’istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti colpiti dall’insolvenza del costruttore.

L’inapplicabilità della normativa speciale, per il suo carattere assorbente, rende superfluo l’esame del profilo relativo all’ultimazione della costruzione e all’erronea determinazione delle somme versate: il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione.

Il secondo motivo censura l’accertamento della scientia decoctionis. La Corte osserva che la questione della sproporzione tra prezzo pattuito e valore dell’immobile è priva di interesse, perché il giudice di merito ha comunque verificato i presupposti dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare. Quanto all’elemento soggettivo, il riferimento temporale è correttamente individuato nel momento dell’atto pubblico, che sottrae il bene alla garanzia dei creditori. La conoscenza effettiva dello stato di insolvenza può essere provata anche per presunzioni, purché fondate su elementi idonei, e il relativo apprezzamento, se motivato, sfugge al controllo di legittimità. Il Collegio ha così desunto la consapevolezza da indizi oggettivi — ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo, pignoramento immobiliare e protesti — conoscibili con una semplice visura.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese, stante la tardività del controricorso, con applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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