Omesso esame di elementi istruttori e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 23627 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è configurabile esclusivamente per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti. L’omesso esame di singoli elementi istruttori, come le fatture, non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché non tutte le risultanze probatorie siano state menzionate. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. sussiste solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre l’attività di valutazione delle prove è rimessa al suo apprezzamento ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ..
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento, chiedendo l’ammissione di un credito per provvigioni maturate in forza di un accordo commerciale per la ricerca e lo sviluppo della rete commerciale. Il Tribunale di Prato, con il decreto impugnato per cassazione, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo non provato il credito con riferimento a parte degli anni e non riconducibile l’attività svolta allo schema del rapporto di agenzia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando l’omesso esame di alcune fatture e la mancata ammissione della prova testimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal Fallimento, ritenendola infondata. Ha accertato, sulla base dei documenti prodotti ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., che il deposito del ricorso era avvenuto nei termini mediante spedizione postale, risultando ricevuto dall’Ufficio Depositi entro il termine di legge.
Nel merito, la Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ha ricordato che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per contestare la mancata valutazione di singole risultanze probatorie, quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il fatto storico rilevante. Nel caso di specie, la società ricorrente mirava a una nuova lettura della documentazione, attività non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre escluso la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., osservando che tale norma è violata solo nell’ipotesi di utilizzo di prove non introdotte dalle parti. La diversa doglianza relativa alla preferenza accordata ad alcune prove piuttosto che ad altre attiene al potere valutativo del giudice, che è regolato dall’art. 116 cod. proc. civ. e non è sindacabile in cassazione.
La doglianza relativa alla mancata contestazione delle fatture è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e per essere stata formulata per la prima volta solo in sede di legittimità. Infine, la censura concernente la mancata ammissione della prova testimoniale è stata considerata generica e, comunque, priva della dimostrazione della sua decisività.
Il secondo motivo, avente ad oggetto il quantum debeatur, è rimasto assorbito dal rigetto delle doglianze relative all’an. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.