Giusta causa e licenziamento ritorsivo: onere della prova e sindacato in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15601 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di legge, non quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata non abbia assolto tale onere. In quest’ultimo caso si configura un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La questione relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può proporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio oltre i limiti legali o valutate in contrasto con il suo prudente apprezzamento. La giusta causa di licenziamento, quale clausola generale di limitato contenuto, richiede una specificazione interpretativa di natura giuridica, deducibile in Cassazione come violazione di legge.

Il Fatto

Un lavoratore, assunto a tempo indeterminato con inquadramento nel primo livello del CCNL del settore commerciale, dopo aver chiesto una revisione della parte variabile della retribuzione riceveva la proposta di rassegnare le dimissioni e di stipulare un nuovo contratto di agenzia con trattamento provvigionale di base inferiore. Al suo diniego seguivano una contestazione disciplinare e un licenziamento disciplinare.

Il Tribunale adito, ritenuta la sussistenza dei fatti ma non la giusta causa, dichiarava estinto il rapporto e condannava la società al pagamento dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015. La Corte d’Appello, in riforma, rigettava le domande originarie e condannava il lavoratore alla restituzione di quanto percepito. Proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, non quando valuti erroneamente l’esito della prova, nel qual caso il vizio è deducibile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La censura sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., parimenti, non può fondarsi su una diversa valutazione del materiale istruttorio.

La Corte richiama il principio per cui la valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio di attendibilità dei testi (art. 244 cod. proc. civ.) costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili senza obbligo di confutazione esplicita delle altre. Il rilievo sulla mancata ammissione di testimoni è denunciabile solo se determina l’omissione di motivazione su un punto decisivo.

Sul terzo e quarto motivo la Corte richiama la nozione di giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ., clausola generale la cui specificazione ha natura giuridica ed è deducibile in Cassazione come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi integrativi si pone sul piano del giudizio di fatto. Nella specie, la Corte condivide l’assunto della Corte territoriale circa la sussistenza di una recidiva specifica, risultante per tabulas e non impugnata, e di molteplici condotte contestate che incidevano significativamente sulla fiducia aziendale.

La Corte precisa che la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale, dovendosi valutare il valore sintomatico della condotta rispetto ai futuri comportamenti e all’idoneità a porre in dubbio la correttezza dell’adempimento. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, per non aver il ricorrente depositato l’intero contratto collettivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *