Acquisizione sanante: nel valore venale non si computa l’opera pubblica (Cass. civ. Sez. I n. 15822 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo per l’acquisizione sanante prevista dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il valore venale del bene va determinato con riferimento alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, che ripristina con effetto ex nunc la legalità amministrativa. In tale valore non si computa anche il valore dell’opera pubblica realizzata, anche solo parzialmente, dalla pubblica amministrazione sul bene stesso. L’espressione “valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” individua l’oggetto della misura indennitaria, ma non legittima l’inclusione del valore dell’opera. Il principio discende dal tenore dell’art. 42-bis, comma 3, dal rinvio all’art. 37, comma 4, che fa salva la disposizione dell’art. 32, comma 1, del medesimo testo unico, e trova conferma nella disciplina dell’art. 936 cod. civ. L’inclusione dell’opera comporterebbe un indebito arricchimento del privato e una duplicazione di costo per l’amministrazione.

Il Fatto

Un Comune ha emesso nei confronti di alcuni proprietari un provvedimento di acquisizione sanante di un immobile, una chiesetta ridotta a rudere, sul quale erano stati eseguiti interventi di restauro. I proprietari hanno riassunto davanti alla Corte d’appello il giudizio di opposizione alla stima, chiedendo la liquidazione dell’indennizzo parametrato al valore venale del bene alla data del provvedimento, maggiorato del 10% e degli interessi.

Il Comune ha resistito, sostenendo che nella determinazione del valore si dovesse tener conto della delibera presupposta, delle condizioni del bene al momento dell’immissione in possesso e soprattutto degli interventi di restauro eseguiti a proprie spese. La Corte d’appello, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2015, ha accolto l’opposizione e determinato l’indennità sulla base del valore del manufatto e del terreno alla data del provvedimento, tenendo conto anche delle opere eseguite nel frattempo dall’amministrazione. Avverso tale pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i motivi con cui il Comune deduceva l’inapplicabilità dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ai procedimenti ablatori avviati prima dell’entrata in vigore del testo unico. Tali censure sono inammissibili: il provvedimento è stato emesso dallo stesso Comune, che oggi viene contra factum proprium, e nessuna parte ne ha contestato la legittimità davanti al TAR, al Tribunale o alla Corte d’appello. Sul punto si è formato il giudicato interno, avendo il TAR declinato la giurisdizione solo sulla determinazione dell’indennità.

La Corte aggiunge che il principio invocato dal ricorrente, secondo cui l’acquisizione sanante non si applica ai procedimenti ablatori anteriori al d.P.R. n. 327/2001, non viene in rilievo in causa. Richiama sul punto Sez. I n. 159 del 3.1.2024, ma rileva come la fattispecie concreta non ne imponga l’applicazione.

Il nucleo del ricorso è il quarto motivo, che la Corte accoglie. Il Collegio ribadisce che il valore venale del bene acquisito va determinato alla data di adozione del provvedimento, come affermato da Sez. I n. 8163 del 26.3.2024 e da Sez. I n. 18780 del 2.7.2021, in linea con la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV n. 6255 del 13.9.2021) e con la Corte costituzionale n. 71 del 2015.

La questione controversa attiene alla computabilità, in tale valore, del costo dell’opera pubblica realizzata dall’amministrazione sul bene. La Corte richiama Sez. I n. 9871 del 13.4.2023 e ne condivide l’orientamento negativo. L’art. 42-bis, comma 3, commisura l’indennità al valore del bene “utilizzato per scopi di pubblica utilità” e non a quello del bene risultante da tale utilizzazione. Il rinvio all’art. 37, comma 4, che fa salva la disposizione dell’art. 32, comma 1, esclude che gli effetti connessi alla realizzazione dell’opera incidano in accrescimento del valore venale.

La Corte valorizza anche l’art. 936 cod. civ.: poiché in caso di acquisizione sanante il proprietario non può imporre la rimozione delle opere, nel valore di mercato del bene ablato occorre tener conto dell’onere gravante sulla proprietà acquisita. Accoglie quindi il quarto motivo, dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il sesto, assorbito il quinto, e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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