Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 31192 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che abbia espressamente allegato la notificazione della sentenza impugnata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione è tenuto a depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve calcolato dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ovvero che la relazione di notificazione sia prodotta dal controricorrente o risulti comunque presente nel fascicolo d’ufficio. La verifica della tempestività dell’impugnazione si fonda sulle allegazioni delle parti, che fanno sorgere il corrispondente onere documentale in capo al ricorrente.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione di terzo ordinaria proposta dal ricorrente avverso la sentenza con cui la corte d’appello aveva condannato una società a accomandita, detentrice di un fondo, a consegnarlo alla proprietaria, previa demolizione a proprie spese del capannone ivi costruito dal ricorrente stesso. La corte territoriale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile, ritenendo che il diritto di ottenere l’indennizzo di cui all’art. 936 cod. civ., previo riconoscimento della qualità di costruttore, non fosse pregiudicato dalla condanna della società alla riconsegna del fondo.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 404 cod. proc. civ. anche in relazione all’art. 936 cod. civ. La controricorrente si è difesa con controricorso; la società intimata è rimasta tale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione in via preliminare, prescindendo dai profili di manifesta infondatezza segnalati nella proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., perché il ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza impugnata completa della relata di notifica.
Il collegio ricostruisce la regola processuale. Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione in sede di legittimità rilevano le allegazioni delle parti. Ove il ricorrente abbia allegato che la sentenza gli fu notificata ai fini del decorso del termine breve, opera il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e sorge a suo carico l’onere di depositare la copia autentica con la relata entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
La mancata osservanza di tale onere determina l’improcedibilità, salvo il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve calcolato dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione sia prodotta dal controricorrente o sia comunque presente nel fascicolo d’ufficio. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti, Cass. n. 24199 del 2025 e Cass. n. 15832 del 2021.
Nel caso concreto il ricorrente ha dichiarato che la sentenza, depositata il 27.2.2024, gli venne notificata il 24.6.2024, mentre il ricorso è stato notificato il 23.9.2024, dunque dopo la scadenza del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. decorrente dal deposito. La relata di notifica non è stata prodotta dal ricorrente né dalla controricorrente, né è altrimenti presente nel fascicolo d’ufficio. Non è pertanto superabile la sanzione di improcedibilità, non operando la prova di resistenza.
Improcedibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese in favore della controricorrente; nulla sulle spese rispetto alla parte intimata. Non essendovi conformità tra la proposta di definizione e quanto rilevato, non si dà luogo alle ulteriori condanne ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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