Opposizione allo stato passivo, non contestazione e accertamento d’ufficio del titolo (Cass. civ. Sez. I n. 18823 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, pur operando come tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta l’automatica ammissione del credito allo stato passivo per la sola mancata opposizione del curatore o dei creditori presenti alla verifica. Compete al giudice delegato e al tribunale fallimentare il potere di sollevare d’ufficio ogni eccezione in tema di verificazione dei fatti e delle prove, dovendo l’accertamento sull’esistenza del titolo essere compiuto ex officio in ogni stato e grado del processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso da apposite regole. Ne consegue che il rigetto dell’opposizione fondato sul difetto di prova dell’integrale esecuzione delle prestazioni costituisce valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, non sindacabile mediante contestazione apodittica dell’apparenza della motivazione.
Il Fatto
Una società propone domanda di insinuazione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per un credito di € 13.886,04 a titolo di prestazione di servizi. Il giudice delegato rigetta la domanda; la società propone opposizione ex art. 98 L.F., che il Tribunale di Catania rigetta con decreto.
Il giudice di primo grado rileva che il valore probatorio del SAL prodotto in opposizione è inficiato dalla mancanza di spiegazione sulla sua completezza, mentre quello depositato in sede di verifica era incompleto. Aggiunge che le scritture dell’imprenditore non sono opponibili alla procedura e che non è stata dedotta né provata l’integrale esecuzione delle prestazioni. Avverso il decreto la società ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte individua un’unica ratio decidendi nel provvedimento impugnato: la mancanza di prova, da parte dell’opponente, dell’integrale esecuzione delle prestazioni, non potendosi attribuire valore probatorio né al SAL né alle scritture contabili, in quanto non opponibili.
I primi due motivi censurano il rilievo d’ufficio di un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. La Corte li ritiene infondati richiamando un proprio consolidato orientamento (Cass. n. 19734 del 2017; Cass. n. 12973 del 2018; Cass. n. 16554 del 2015), secondo cui il principio di non contestazione non comporta l’automatica ammissione del credito allo stato passivo. Il giudice delegato e il tribunale fallimentare possono sollevare d’ufficio ogni eccezione in tema di verificazione dei fatti e delle prove.
Su questa base la Corte chiarisce che il Tribunale non ha affatto sollevato un’eccezione di inadempimento, ma ha correttamente compiuto ex officio un accertamento sull’esistenza del titolo, ritenendo che il credito difettasse della prova dell’esecuzione. La motivazione soddisfa il requisito del minimo costituzionale.
Il quarto motivo, sulla genuinità del SAL, sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio e si risolve in una contestazione apodittica di apparenza della motivazione: censura di merito, dunque inammissibile. Il terzo e il quinto motivo, sulla opponibilità delle scritture contabili e sulla pretesa carenza della qualità di terzo del Commissario straordinario, non trovano riscontro nella sentenza impugnata, né la ricorrente indica dove e come la circostanza sarebbe stata sottoposta al giudice di merito: profili inammissibili per difetto di autosufficienza.
Il ricorso è rigettato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; le spese non sono liquidate, non essendosi la procedura costituita.
Nota della Redazione
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