La minaccia estorsiva deve essere attuale, concreta e riconducibile all’agente (Cass. pen. Sez. II n. 28877 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La minaccia penalmente rilevante ai fini della configurabilità del delitto di tentata estorsione deve consistere in una prospettazione concreta, attuale e verosimile di un male ingiusto, il cui verificarsi sia causalmente riconducibile alla sfera di controllo o di intervento dell’agente. Non integra il delitto di cui all’art. 629 cod. pen. la condotta di chi si limiti a rappresentare un rischio ipotetico o futuribile, non causalmente riconducibile alla propria sfera di azione e privo di una componente attiva o passiva attuabile dall’autore della minaccia. Il male prospettato deve essere idoneo a porre la persona offesa nell’alternativa ineluttabile di aderire alla pretesa o di subire il danno, in un contesto in cui il timore dell’evento pregiudizievole appaia ragionevolmente fondato e non meramente ipotetico ed eventuale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa attiva nel settore dell’ingegneria meccanica, offriva in vendita a una società farmaceutica tedesca una tonnellata di una sostanza chimica prodotta da altra società e messa in commercio dalla curatela fallimentare di quest’ultima. La società acquirente, dopo aver rappresentato che alcuni barili non rispettavano gli standard di qualità e sicurezza richiesti per l’impiego nella produzione di colliri, rifiutava l’offerta e invitava il ricorrente a non evocare il proprio marchio in tale contesto commerciale.
In data 21 ottobre 2019 il ricorrente inviava alla società una mail nella quale prospettava il possibile pregiudizio reputazionale derivante dall’uso improprio della sostanza da parte di terzi acquirenti. La comunicazione non sortiva alcun effetto. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 18/11/2024, confermava la condanna per tentata estorsione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la contraddittorietà della motivazione e l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, che investono la sussistenza del reato di tentata estorsione, e dichiara assorbiti i restanti. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della fattispecie contestata, evidenziando come la stessa sentenza di merito avesse escluso la pericolosità della sostanza e la sua inidoneità all’impiego farmaceutico, previo riprocessamento industriale.
Il Collegio ribadisce che la minaccia, per essere penalmente rilevante, deve consistere in una prospettazione concreta, attuale e verosimile di un male ingiusto, il cui verificarsi sia causalmente riferibile alla sfera di controllo o di intervento dell’agente. A sostegno richiama Sez. II n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Sez. II n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua e, da ultimo, Sez. II n. 11790 del 12/03/2025, Di Silvio, non massimata. Ne deriva che non integra il delitto la condotta di chi rappresenti un rischio ipotetico o futuribile, non causalmente riconducibile alla sua sfera di azione.
La Corte precisa inoltre che il male prospettato deve essere idoneo a porre la persona offesa nell’alternativa ineluttabile di aderire alla pretesa o di incorrere nel danno minacciato, in un contesto in cui il timore dell’evento pregiudizievole si configuri come ragionevolmente fondato e derivante dalla condotta dell’estortore, e non meramente ipotetico ed eventuale. Rileva, in particolare, la percezione da parte del soggetto passivo di un nesso logico-causale tra la propria scelta comportamentale e il pregiudizio minacciato, la cui verificazione deve risultare ragionevolmente attendibile in ragione della posizione, del ruolo e del comportamento dell’agente.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il male prospettato nella mail del 21 ottobre 2019 si fondava su una sequenza meramente ipotetica e aleatoria di eventi, subordinata a fattori estranei all’ambito operativo del ricorrente: l’effettivo acquisto da parte di terzi dei fusti, il loro uso improprio in violazione delle norme igienico-sanitarie e l’attribuzione al marchio della società di effetti lesivi pur in assenza di un coinvolgimento materiale nella catena di distribuzione. Si tratta, osserva la Corte, di uno sviluppo eziologico del tutto aleatorio, privo di qualsiasi margine di effettiva riferibilità all’imputato.
Il pericolo paventato, conclude il Collegio, non appare né attuale, né concreto, né riferibile all’effettiva capacità d’azione dell’agente, risolvendosi in una mera rappresentazione ipotetica di uno scenario eventuale. Manca pertanto l’attualità e la concretezza del male prospettato, la sua riferibilità causale, anche solo indiretta, alla sfera di azione dell’agente e la sua idoneità oggettiva a coartare la volontà negoziale della persona offesa. Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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