Querela di falso e manipolazione della scrittura privata: oneri probatori (Cass. civ. Sez. II n. 25658 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falsità materiale di una scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata riconosciuta o non disconosciuta, la scrittura è assistita da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l’autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli. Se il sottoscrittore, pur riconoscendo o non disconoscendo la firma, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento e esperisca con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni e cade la presunzione. Ne consegue che il sottoscrittore deve dare con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che essa è avvenuta senza o contro la sua volontà; incombe invece sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l’onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento infranto dal positivo esperimento della querela. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio e l’invito al giudice a rilevare ictu oculi la falsità soddisfano il requisito dell’indicazione delle prove prescritto, a pena di nullità, dall’art. 221, secondo comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

La controversia ha origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa al corrispettivo residuo di lavori di realizzazione di una piscina e di una tettoia. Nel giudizio di opposizione l’opponente aveva sostenuto di aver saldato l’intero importo, producendo tra l’altro la fotocopia di un assegno recante una dichiarazione di ricevuta con la dicitura “a saldo”.

La società creditrice propose quindi querela di falso riguardo alla sola dicitura, assumendone l’apposizione abusiva. La Corte d’appello sospese il processo e rimise il giudizio di falso al Tribunale, che respinse l’eccezione di nullità della querela, la dichiarò ammissibile e l’accolse nel merito. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione del sottoscrittore, il quale ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente aveva sostenuto che la querela di falso fosse nulla, per mancata indicazione originaria delle prove della falsità, e che la controversia andasse inquadrata nel riempimento absque pactis di foglio firmato in bianco, con onere del querelante di provare l’assenza di un accordo sull’aggiunta della dicitura.

La Corte ha respinto la ricostruzione. Il merito aveva accertato che il querelato riconosceva come proprie e genuine tutte le restanti scritte, inclusa la sottoscrizione, contestando la sola dicitura aggiunta. Non si verte quindi in tema di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, bensì in un’ipotesi di indebita manipolazione della scrittura originaria, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta. Da ciò l’inapplicabilità dei precedenti sul riempimento absque pactis e contra pacta.

Trova invece applicazione il principio per cui la scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta o non disconosciuta è sorretta da una presunzione di autenticità quanto al contenuto. Se il sottoscrittore, pur non disconoscendo la firma, esperisce con esito positivo la querela di falso, il collegamento tra firma e dichiarazioni si spezza e la presunzione cade. Su di lui grava però la prova della contraffazione, non quella dell’assenza di volontà; è la controparte a dover dimostrare che la contraffazione fu compiuta o consentita dal sottoscrittore.

Quanto all’art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte ha confermato che la querela deve contenere, a pena di nullità insanabile, gli elementi e le prove della falsità, salvo che questa sia rilevabile ictu oculi, e che la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio e l’invito al rilievo ictu oculi soddisfano il requisito. La nullità va delibata prima dell’istruzione probatoria, sicché non rilevano il preteso limitato valore della perizia né le prove del pagamento offerte dal ricorrente.

Infine, il motivo sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: le censure investono deduzioni difensive, mere eventualità o valutazioni di merito, non fatti storici in senso naturalistico. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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