Restituzione nel termine per la sentenza contumaciale anteriore alla legge n. 67/2014 (Cass. pen. Sez. I n. 30359 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai procedimenti di cognizione definiti nella vigenza dell’istituto della contumacia, e cioè prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente, con la conseguente restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il rimedio della rescissione del giudicato opera, invece, esclusivamente per i procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen., deve verificare quale disciplina sia concretamente applicabile al rapporto processuale e non può liquidare la domanda come inammissibile sulla sola base dell’intervenuto giudicato.

Il Fatto

Il condannato, attinto da un mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello dell’Aquila, proponeva istanza al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pescara. Domandava, in via principale, la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 2016, divenuta irrevocabile nel 2022, per essere stato qualificato “contumace, assente” in primo grado e “latitante” in appello. In via subordinata chiedeva la restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen. fin dall’udienza preliminare, per poter valutare i riti alternativi o impugnare la sentenza.

Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava l’istanza inammissibile, rilevando che le nullità del giudizio di cognizione, una volta formato il giudicato, vanno fatte valere con la rescissione del giudicato, esperibile anche se il giudice ha erroneamente proseguito il processo invece di sospenderlo. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte circoscrive l’ambito del ricorso alla mancata delibazione nel merito dell’istanza subordinata di restituzione nel termine, ritenuta la sola doglianza effettivamente devoluta. Richiama quindi il criterio di diritto applicabile: l’istituto della rescissione del giudicato, introdotto dalla legge n. 67 del 2014, si applica soltanto ai procedimenti in cui sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen., mentre ai procedimenti contumaciali anteriori resta applicabile la restituzione nel termine di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente.

Il Collegio fonda la regola sul precedente delle Sezioni Unite n. 36848 del 2014 e ne richiama la successiva elaborazione di legittimità (Sez. V n. 10433 del 2019). Sottolinea che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15498 del 2020 ha precisato il residuo spazio applicativo della norma previgente per i procedimenti contumaciali trattati nei gradi di merito prima dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, confermando che la nuova disciplina governa solo gli effetti di atti processuali successivi.

Su questa base la Corte censura la motivazione dell’ordinanza, definita apoditticamente liquidatoria. Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare, alla luce della disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis legge n. 67 del 2014, se il processo fosse riconducibile alla contumacia o all’assenza. La prospettazione difensiva — detenzione ininterrotta all’estero e ignoranza incolpevole del procedimento, senza contatti con il difensore di ufficio — rendeva non implausibile l’attrazione della vicenda nella disciplina contumaciale.

Il Collegio esclude, inoltre, che la dichiarazione di latitanza dell’imputato assistito da difensore di ufficio valga, di per sé, a escludere l’incolpevole mancata conoscenza, richiamando Sez. I n. 17338 del 2021 e Sez. VI n. 19219 del 2017. Rammenta poi che la previgente formulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. pone una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza, gravando sul giudice l’onere di reperire la prova positiva dell’effettiva conoscenza, mentre l’istante deve allegare le ragioni della mancata conoscenza (Sez. II n. 21393 del 2015; Sez. V n. 416 del 2020).

L’ordinanza è quindi annullata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame sull’istanza ex art. 175 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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