Sequestro su beni di società-schermo: legittimati i soci indagati (Cass. pen. Sez. III n. 30437 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari reali, la legittimazione astratta prevista dall’art. 322 cod. proc. pen. non integra di per sé l’interesse ad impugnare, che deve essere concreto e attuale ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. L’indagato o l’imputato non titolare del bene sequestrato è legittimato al riesame solo se deduce la propria relazione con la cosa e la conseguente pretesa alla restituzione. Quando il titolo cautelare qualifica la società come mero schermo fittizio e i beni sociali come nella disponibilità effettiva dell’indagato, costui è legittimato a impugnare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poiché la titolarità formale dell’ente non esclude la sua disponibilità sostanziale dei beni.
Il Fatto
Il sequestro preventivo era stato inizialmente disposto sulle quote sociali di una s.r.l. di proprietà dei ricorrenti e su una somma presente su un conto corrente intestato alla medesima società. Dopo il dissequestro delle quote, il vincolo è stato eseguito per l’intera somma corrispondente al profitto del reato contestato, pari a euro 998.259,88, sulle disponibilità del conto societario, in forza di provvedimento del Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti, indagati quali amministratori di fatto di più società coinvolte in una frode fiscale, hanno proposto riesame avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva negato loro la legittimazione, ritenendo unico soggetto interessato alla restituzione la società titolare formale del conto. Il Tribunale cautelare aveva affermato il difetto di interesse dei ricorrenti, avendo essi agito in proprio e non quali amministratori.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra legittimazione astratta e interesse ad impugnare. L’art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie legittimate all’impugnazione reale — l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione — mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica di un interesse concreto e attuale.
Il percorso argomentativo supera il più risalente indirizzo, che riconosceva all’indagato la legittimazione al riesame anche per cose di proprietà di terzi. La Corte richiama il principio per cui l’indagato non titolare del bene può proporre gravame solo se vanta un interesse corrispondente al risultato tipizzato, individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro. La sussistenza dell’interesse non può presumersi dalla legittimazione: è onere di chi impugna dedurre le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa.
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’affermazione del Tribunale contrasta con la costruzione degli inquirenti posta a base della misura. Il meccanismo illecito descritto nel provvedimento genetico è incentrato su una frode c.d. “carosello”, nella quale la società era qualificata come apparato fittizio nella disponibilità degli indagati. Su tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che non è possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi, salva l’ipotesi in cui la società sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo.
In simile ipotesi il denaro deve ritenersi ancora pertinente, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato. Il titolo cautelare definisce l’oggetto del vincolo: deve trattarsi di beni nella disponibilità degli indagati, rispetto ai quali essi sono legittimati a proporre i mezzi di impugnazione. La Corte richiama il principio della Sez. U, n. 10561 del 30.01.2014 e le successive pronunce conformi. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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