Confisca diretta del profitto tributario e prova della derivazione causale (Cass. pen. Sez. III n. 30534 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di confisca diretta del profitto del reato tributario di omesso versamento dell’Iva, l’ablazione può colpire le disponibilità monetarie e il saldo attivo del conto sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione della dichiarazione. Il profitto dei reati tributari si sostanzia nel risparmio di spesa, relativo o assoluto; solo il risparmio relativo consente la confisca diretta, mentre quello assoluto ammette unicamente la confisca per equivalente. Quando il reato sia commesso dall’amministratore di una persona giuridica, la confisca diretta deve colpire la società beneficiaria del profitto e non il suo legale rappresentante, salvo che la società sia uno schermo fittizio. Grava sul giudice l’accertamento del nesso causale tra il denaro risparmiato e il bene appreso, non potendosi presumere la confusione del profitto illecito con il patrimonio personale dell’autore.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società, era stato dichiarato responsabile del delitto di omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 dal Tribunale, con confisca diretta e per equivalente del profitto. La Corte d’appello, in sede di appello, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato, confermando la sola confisca diretta del profitto; la statuizione era divenuta irrevocabile.
Eseguita la confisca su somme giacenti su conti correnti del ricorrente e su quote societarie, lo stesso aveva chiesto la revoca, deducendo la provenienza lecita delle somme. L’istanza, dapprima dichiarata inammissibile e poi qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., era stata rigettata dalla Corte d’appello, che aveva richiamato le sentenze delle Sezioni Unite Lucci e Coppola. Da qui il ricorso per cassazione per violazione dell’art. 240 cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una ricostruzione sistematica. Nei reati tributari il profitto del reato deriva dall’inadempimento dell’obbligazione tributaria e si sostanzia nel risparmio di spesa procurato al soggetto tenuto al pagamento. La distinzione tra risparmio di spesa cd. relativo, ossia la mancata diminuzione dell’attivo, e risparmio di spesa cd. assoluto, ossia il mancato aumento del passivo, rileva ai fini della qualificazione della forma della confisca.
Il risparmio relativo, quando il bene è rinvenibile, consente la confisca diretta; il risparmio assoluto, per l’assenza del bene in rerum natura al momento della consumazione, ammette solo la confisca per equivalente, quale forma sussidiaria. Nel caso in esame l’imputato aveva agito come legale rappresentante di una persona giuridica beneficiaria del profitto. Il reato contestato non rientra tra quelli che, ai sensi della legge n. 231 del 2001, consentono la confisca per equivalente nei confronti dell’ente.
Poiché il giudicato aveva ormai rimosso la confisca per equivalente, residuava in gioco la sola confisca diretta. Questa deve colpire la persona giuridica beneficiaria e non il suo legale rappresentante, salvo il caso in cui la società sia uno schermo fittizio: evenienza che la sentenza di primo grado aveva escluso, con formazione del giudicato sul punto. Ne consegue che occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la somma risparmiata e il bene appreso, non essendo sufficiente presumere che il profitto illecito si sia “confuso” con il patrimonio lecito dell’autore.
La Corte richiama il principio per cui nella nozione di profitto funzionale alla confisca specifica rientrano anche le utilità conseguite in via indiretta o mediata, purché causalmente collegabili al reato e soggettivamente attribuibili all’autore (Sez. U. n. 10280 del 2007, Miragliotta), richiedendosi la prova della metamorfosi del profitto (Sez. U. n. 13783 del 2024, Massini). Il giudice dell’esecuzione è partito da un presupposto immotivato, ossia che le somme risparmiate dalla società siano confluite nel patrimonio del ricorrente e da questi reimpiegate: in assenza di tale prova, l’ablazione, pur formalmente diretta, si risolverebbe in una confisca per equivalente sostanziale e quindi illegittima.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà verificare, anche mediante richieste di atti e informazioni, se alla data di consumazione del reato la società disponesse o meno di liquidità, traendo le conseguenze secondo i principi enunciati. In tema di esecuzione non grava sul richiedente un onere probatorio, ma un mero onere di allegazione (Sez. I n. 34987 del 2010, Di Sabatino), incombendo all’autorità giudiziaria il compito dei relativi accertamenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.