Liquidatore di consorzio non è pubblico ufficiale quindi niente peculato (Cass. pen. Sez. VI n. 30782 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività concretamente svolta dall’agente, e non il carattere pubblico della somma appropriata. Il reato di peculato, di cui all’art. 314 cod. pen., punisce l’appropriazione del bene abusando della disponibilità dello stesso in ragione dell’ufficio pubblico ricoperto e non la semplice appropriazione del bene “pubblico”. Ne consegue che il liquidatore di un consorzio di garanzia fidi, il quale ponga in essere condotte appropriative su somme di provenienza ministeriale a destinazione vincolata, non riveste la qualifica pubblicistica, essendo cessata ogni attività dell’ente in ordine alle somme erogate: il fatto va riqualificato quale appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. per l’abuso delle funzioni di liquidatore.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 17.01.2025, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di peculato quale liquidatore di un consorzio artigianato di garanzia fidi, in relazione all’appropriazione di una somma complessiva superiore a centomila euro, attraverso prelievi effettuati da un conto corrente dell’ente tra il gennaio 2013 e il novembre 2014.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. sotto il profilo della qualifica pubblicistica: essendo cessata ogni attività aziendale con la messa in liquidazione dell’ente, il compito del liquidatore sarebbe limitato alla definizione dei rapporti di debito e credito, di natura strettamente privatistica. Il ricorrente richiamava, in senso conforme, una pronuncia della Corte dei conti che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in sede erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI accoglie il ricorso sui motivi assorbenti della qualifica soggettiva e del difetto di motivazione. Il punto di partenza è l’accertamento, non contestato, dell’appropriazione delle somme dell’ente; ciò che si contesta è il presupposto dal quale la sentenza impugnata ha desunto la qualifica pubblicistica, individuato nella provenienza delle somme dal M.E.F. e nella loro destinazione vincolata all’aiuto delle imprese a rischio finanziario.
Secondo la Corte, questa impostazione è erronea: non è la provenienza pubblica delle somme a fondare la qualità di agente pubblico. Il ricorrente ha commesso i fatti nella veste di liquidatore, quando erano per definizione cessate le attività dell’ente in ordine alle somme erogate dal Ministero. Il peculato punisce l’appropriazione del bene abusando della sua disponibilità in ragione dell’ufficio ricoperto, non l’appropriazione del bene “pubblico” in sé: la natura della res non determina la qualifica pubblicistica del soggetto agente.
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini dell’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività concretamente svolta, e non il carattere pubblico della pecunia (Sez. VI n. 4520 del 2025). Nello stesso solco si colloca l’insegnamento sul dirigente di società in house, qualificabile come incaricato di pubblico servizio solo limitatamente alle attività correlate all’espletamento del servizio pubblico (Sez. VI n. 23910 del 2023).
Respinta è anche la prospettazione del Procuratore generale, che aveva ipotizzato una responsabilità per concorso dell’imputato, quale extraneus, con altro soggetto qualificato: il doppio conforme accertamento di merito ha attribuito l’appropriazione alla sola qualità di liquidatore, senza riferimento ad accordi con altri soggetti. In ogni caso, anche tale diversa ricostruzione non soddisfa il criterio funzionale, mancando l’esercizio di funzioni pubblicistiche in occasione delle appropriazioni.
Pertanto la condotta è riqualificata come appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen., per l’abuso delle funzioni di liquidatore, con conseguente dichiarazione di prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo. La sentenza è annullata senza rinvio perché il reato, come riqualificato, è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.