Obbligo vaccinale e decorrenza della sospensione dal servizio (TAR Toscana n. 645 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, introdotto dall’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio, né l’assenza per malattia integra causa di esenzione. La sua inosservanza determina la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto. L’inosservanza del termine di cinque giorni assegnato con l’invito a produrre la documentazione non travolge il provvedimento, ostandovi l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, ma incide sulla decorrenza della sospensione, che va collocata alla scadenza di quel termine. La censura che lamenti l’omessa indicazione, nell’invito, delle modalità di documentazione dell’insussistenza dei presupposti è inammissibile sul piano sostanziale ove non si deduca l’esistenza in concreto di tali documenti.

Il Fatto

Un ufficiale, capo del servizio tecnico-infrastrutture di una struttura del Ministero della difesa, riceveva in data 31.12.2021 la raccomandata con cui il Comando lo invitava a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 o l’attestazione di omissione o differimento. Non pervenuta alcuna documentazione, l’Amministrazione adottava il 27.12.2021 il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, ricevuto dall’interessato il 5.01.2022.

Il ricorrente impugnava l’atto e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, deducendo l’inosservanza del termine di cinque giorni, la lacuna dell’invito in ordine alle ipotesi di insussistenza dell’obbligo, la nullità del provvedimento per difetto di sottoscrizione e l’illegittimità della sospensione disposta durante la licenza straordinaria per malattia. Chiedeva altresì il risarcimento del danno retributivo. L’istanza cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo più radicale, relativo alla sottoscrizione. L’ordine del giorno del 14.12.2021 aveva attribuito funzioni vicarie e delega di firma per il periodo di assenza del Direttore, ma l’Amministrazione ha documentato il rientro in servizio del titolare il 27.12.2021 per la delicatezza della pratica. Il provvedimento reca una firma identica a quella apposta su altri documenti del medesimo Direttore. Poiché si tratta di atto redatto da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 cod. pen., esso fa piena prova della provenienza ex art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso, che il ricorrente non ha proposto né ha chiesto termine per proporla ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm. Il motivo è respinto.

Sul termine di cinque giorni, il Tribunale corregge la difesa erariale: l’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 riguarda l’avviso di giacenza, non la trasmissione dell’atto da notificare. Anche assumendo il 31.12.2021 come dies a quo, il ricorrente non ha documentato né la vaccinazione, né la richiesta, né l’appartenenza a categorie esentate. L’inosservanza dell’obbligo vaccinale è dunque conclamata e il provvedimento non è annullabile per il solo vizio procedimentale, in virtù dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L’unico effetto del ritardo attiene alla decorrenza: la sospensione non può partire dal 27.12.2021, ma dal 6.01.2022.

Il secondo motivo è infondato. L’invito ometteva il riferimento al certificato di esenzione, ma richiamava comunque le attestazioni relative alle categorie ammesse a omissione o differimento. La doglianza resta formalistica, poiché nessuna prova è stata data dell’esistenza dei documenti che si assumevano impediti.

Il quarto motivo è respinto richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2023 e la n. 185 del 2023, che hanno ritenuto non irragionevole l’obbligo vaccinale per categorie predeterminate. Le deroghe sono tassative e legate a specifiche condizioni cliniche documentate; l’assenza dal servizio non è causa di esenzione, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 1137 del 2025 e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il ricorso è quindi accolto nei soli limiti della decorrenza della sospensione. La domanda di annullamento del decreto dirigenziale del 26.07.2022, introdotta con memoria non notificata oltre due anni dopo, è inammissibile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 357 c.p.

Tutte le 31 sentenze sull'art. 357 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *