Sequestro informatico e proporzionalità nel breve lasso di tempo (Cass. pen. Sez. VI n. 30787 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici e memorie informatiche non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’estrapolazione dei dati utili. Il pubblico ministero deve indicare nella motivazione le ragioni del sequestro esteso, i criteri di selezione del materiale e i tempi di restituzione della copia integrale dei dati non rilevanti. Tuttavia, la violazione del principio di proporzionalità non può essere ravvisata quando tra il sequestro e l’istanza di restituzione sia decorso un lasso temporale molto breve, poiché in tal caso la motivazione del diniego può limitarsi a una generica affermazione di compatibilità tra i tempi delle indagini e l’interesse alla restituzione. Solo a fronte di un lasso temporale più ampio grava sul pubblico ministero l’onere di specificare il termine residuo necessario alla selezione.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza di restituzione di due smartphone e di una casella di posta elettronica, sottoposti a sequestro probatorio nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 326 e 615-ter cod. pen. Il pubblico ministero rigetta l’istanza; il g.i.p. del Tribunale di Milano, investito dell’opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., rigetta a sua volta.
Il ricorrente impugna l’ordinanza del g.i.p. dinanzi alla Corte di cassazione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e il vizio di motivazione. Sostiene che il sequestro difetta di un termine finale e che la motivazione del giudice di merito si fonda su elementi non dedotti dal pubblico ministero, quali la complessità dell’indagine e il numero degli strumenti da esaminare.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto due questioni preliminari. Quanto alla richiesta di trattazione orale, ribadisce che il ricorso avverso l’ordinanza emessa dal g.i.p. ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen. è deciso con le forme del rito non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Il richiamo all’art. 127 cod. proc. pen., riferito al procedimento incidentale dinanzi al g.i.p., non si estende alla fase di legittimità.
Quanto all’ambito dell’impugnazione, la Corte ricorda che i provvedimenti in materia di sequestro probatorio e preventivo sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge. Tale regola non vale per l’ordinanza che provvede sull’opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., impugnabile per tutti i motivi dell’art. 606, comma primo, cod. proc. pen., in ragione dell’assenza di un controllo di merito successivo.
Nel merito, la Corte riconosce che la tesi difensiva è in linea con i consolidati principi in materia: non può consentirsi il sequestro di dispositivi elettronici se non per il tempo necessario a estrapolare i dati utili. Richiama il percorso motivazionale che il pubblico ministero deve seguire, con l’indicazione delle ragioni del sequestro esteso, dei criteri di selezione e dei tempi di restituzione. Ribadisce inoltre che il pubblico ministero non può trattenere la copia integrale dei dati oltre il tempo necessario alla selezione e deve predisporre un’organizzazione adeguata.
Tuttavia, la Corte esclude la violazione nel caso concreto. Il sequestro è intervenuto il 24 ottobre 2024, la richiesta di restituzione è del 3 dicembre 2024 e il diniego del giorno successivo. Il decorso di poco più di un mese rende logica e coerente la motivazione del g.i.p. La brevità del lasso temporale consente di ritenere sufficiente una generica affermazione di compatibilità. Solo a fronte di un lasso più ampio sarebbe stato onere del pubblico ministero specificare il termine residuo.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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