Inammissibile il ricorso sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 31068 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. quando contesti la misura della pena concordata dalle parti. Il negozio processuale liberamente stipulato, una volta ratificato dal giudice, non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere. Ne consegue che la parte non può dolersi neppure del vizio di motivazione sul punto. La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore è inefficace se non è accompagnata dalla procura speciale, richiedendo la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato.
Il Fatto
Due imputati, condannati in primo grado per furto aggravato in concorso, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha ratificato l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. I ricorsi investono il trattamento sanzionatorio concordato. Uno dei ricorrenti ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal solo difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la rinuncia al ricorso depositata per uno degli imputati. Il difensore firmatario non ha allegato la procura speciale che lo legittima. La rinuncia, osserva la Corte, non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La rinuncia è pertanto inefficace, come già affermato in un precedente della Sezione II.
Nel merito, entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, disciplina il cosiddetto patteggiamento in appello: le parti possono chiedere la definizione in camera di consiglio dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi, con rinuncia agli altri, indicando la pena sulla quale sono d’accordo.
Richiamando i precedenti in materia, la Corte ricorda come sia già stato affermato — sia rispetto alle sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia rispetto a quelle pronunciate nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — che è inammissibile il ricorso per cassazione in relazione alla misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
La Corte valorizza la statuizione delle Sezioni Unite n. 5466 del 28.01.2004: la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato costituiscono espressione della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale che, una volta ricevuto il crisma della conformità ai canoni ordinamentali con la ratifica del giudice, non è modificabile unilateralmente, con l’allegazione di ragioni precluse dall’implicita rinuncia.
Da tale impostazione discende la conseguenza ulteriore: non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato, la parte non può dolersi neppure del vizio di motivazione sul punto. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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