Abuso d’ufficio abrogato non fonda cautela per altri reati (Cass. pen. Sez. IV n. 31141 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il titolo della misura cautelare reale si fonda esclusivamente sul reato di abuso d’ufficio, successivamente abrogato, il giudice del rinvio non può ricostruire ex officio il presupposto cautelare su contestazioni che il pubblico ministero non ha formulato. L’appello cautelare del pubblico ministero, che si dolga della mancata considerazione di ulteriori titoli di reato in realtà mai prospettati nella richiesta, è inammissibile. Il tribunale non può supplire alla carenza dell’iniziativa cautelare ampliando il thema contestativo oltre i fatti indicati nella domanda.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva chiesto, tra l’altro, il sequestro preventivo di un’area demaniale marittima oggetto di una concessione suppletiva e di un’area già assentita, prospettando il reato di abuso d’ufficio a carico di due indagati, per aver procurato ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Il G.i.p. aveva respinto la richiesta e il pubblico ministero aveva proposto appello cautelare.
La Suprema Corte, con una prima pronuncia di annullamento con rinvio, aveva censurato la tenuta argomentativa dell’ordinanza di rigetto. Nella fase di rinvio, però, era nel frattempo intervenuta l’abrogazione del reato. Il giudice del rinvio ha quindi dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che l’istanza cautelare reale era fondata solo su quel titolo. Avverso tale ordinanza la procura ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’omessa o illogica motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove da un dato testuale: dalla richiesta di misure cautelari avanzata dalla procura distrettuale emerge per tabulas, già dalla premessa, che la domanda è stata formulata esclusivamente in riferimento ai fatti di un determinato capo di imputazione.
Su questa base il Collegio ritiene corretta la decisione del tribunale del riesame. Preso atto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 323 cod. pen., il giudice non poteva fondare d’ufficio il titolo cautelare su contestazioni diverse da quelle effettivamente formulate dalla procura.
Il principio tocca il rapporto tra iniziativa cautelare e poteri del giudice. La misura reale si àncora al fatto e al titolo prospettati nella richiesta; non è il giudice a disegnare d’ufficio un titolo diverso. La caducazione normativa della fattispecie contestata travolge quindi il presupposto della domanda, non legittimando alcuna ricostruzione officiosa.
Pertanto l’assunto della procura, secondo cui dalla lettura completa della richiesta emergerebbero anche ulteriori reati, non trova riscontro nel testo della domanda cautelare. Il ricorso va rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.