Ricorso inammissibile per censure reiterate e non specifiche (Cass. pen. Sez. VII n. 31419 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, ove difetti un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata. La censura così costruita è non specifica ma solo apparente e non assolve la funzione di concreta critica argomentata del provvedimento. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di ricettazione e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21.11.2024. Con un primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell’art. 712 cod. pen., assumendo che la condotta integrasse l’incauto acquisto e non la ricettazione. Con un secondo motivo ha contestato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo ritiene non consentito. Le censure, osserva, si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Esse non sono caratterizzate da un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata: risultano quindi non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Il difetto di specificità discende dal fatto che la Corte di appello, con argomenti logici e giuridici corretti, ha ritenuto pienamente integrato il dolo di ricettazione. Su questo punto i giudici di merito hanno correttamente applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità sul discrimen tra ricettazione e incauto acquisto, richiamando Sezioni Unite n. 12433 del 26.11.2009, dep. 2010 e Sez. II n. 25439 del 21.04.2017.
Il secondo motivo, che contesta genericamente la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. La motivazione sul punto è esente da evidenti illogicità. La Corte ribadisce che il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati gli altri da tale valutazione. Vengono richiamati sul punto Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, Sez. III n. 1913 del 20.12.2018, dep. 2019, Sez. V n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. II n. 3896 del 20.01.2016.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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