Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto (Cass. pen. Sez. VII n. 31623 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi gia’ prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Il motivo che non si confronta con la motivazione impugnata si destina all’inammissibilità per il venir meno della sola funzione per cui è previsto. E’ parimenti inammissibile la doglianza sulla recidiva priva di adeguato confronto con una motivazione lineare, congrua e priva di contraddizioni evidenti, che abbia valutato il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne alla stregua dei criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina del 19 gennaio 2015, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 112 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’erronea applicazione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio rileva che essa non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, ove erano state evidenziate le ragioni di ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 112 n. 4 cod. pen., ma reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.

La Corte richiama la funzione tipica dell’impugnazione, che è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza mediante motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Ne deriva che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Il Collegio richiama sul punto Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01, nonché Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, relativa alla recidiva, essendo anch’essa priva di adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata. La motivazione sul punto appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e dunque inidonea al sindacato di legittimità. Essa si conforma ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del condannato dal mero fatto dell’esistenza di precedenti, ma avendo esaminato in concreto, sulla scorta dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa indicasse una perdurante inclinazione al delitto. In tal senso la Corte richiama Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01 e Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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