Sequestro probatorio: motivazione necessaria su denaro e cose diverse dalla droga (Cass. pen. Sez. III n. 32044 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio delle cose diverse dalla sostanza stupefacente e del denaro, anche qualora costituiscano corpo del reato, esige una motivazione che dia conto della finalità probatoria concretamente perseguita. È apparente e integra violazione di legge la motivazione che si limiti a richiamare in modo generico ed esplorativo la necessità di individuare la provenienza dei beni e il legittimo proprietario. Il denaro costituente corpo del reato non è assoggettabile a sequestro probatorio salvo che la prova del reato discenda dal denaro stesso nella sua materialità, per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote. L’omessa motivazione sulla richiesta di restituzione della somma sequestrata integra il medesimo vizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero per la contestazione provvisoria della detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il vincolo aveva ad oggetto una vanga, una zappa, due involucri di cocaina, due smartphone, due sim card, una somma di denaro custodita in un borsello e un’ulteriore somma detenuta nel portafogli.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla specifica finalità perseguita con la misura reale, l’assenza di esigenze probatorie e l’insussistenza del rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello di sequestro, limitatamente alla somma di denaro. La questione approda in Cassazione per la verifica dei requisiti motivazionali del provvedimento ablatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra difetti logici e carenza assoluta dell’apparato argomentativo. Il vizio di motivazione mancante ricorre quando il tessuto giustificativo è privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal decidente, oppure quando le linee argomentative si risolvono in clausole di stile.
Richiamando le Sezioni Unite n. 36072 del 19.04.2018, il Collegio ribadisce l’indefettibilità della motivazione sulla finalità probatoria perseguita attraverso il vincolo reale, anche quando si tratti del sequestro del corpo del reato. Risulta superata la distinzione tra cose che recherebbero in sé l’evidenza probatoria e cose prive di tale autoevidenza, poiché è comunque necessaria una motivazione che dia conto delle ragioni per cui l’accertamento del fatto non possa essere perseguito con altre modalità. Il provvedimento ablatorio deve dunque esplicitare il collegamento tra bene acquisito e accertamento del fatto, pur nel rispetto del principio di concisione di cui all’art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
Nel caso concreto, il giudice del riesame ha indicato la causa giustificatrice del sequestro affermando, per tutte le cose, la necessità di individuare la provenienza dei beni e il legittimo proprietario. Tale motivazione è però qualificata in termini di apparenza: il collegamento tra i beni sequestrati e le esigenze probatorie non è esplicitato nel decreto di convalida del pubblico ministero né emerge dall’ordinanza del Tribunale, che si limita a un riferimento generico ed esplorativo alla legittimità del possesso e della provenienza di sim, smartphone e attrezzi da lavoro.
Quanto al denaro, la Corte richiama il principio per cui la somma qualificata come corpo del reato, ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, poiché la prova del reato non discende dalla res sequestrata ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento. Solo in presenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova discende dal denaro nella sua materialità — come per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote — il vincolo è ammissibile. Il Tribunale ha inoltre omesso di motivare sulla richiesta di restituzione della somma sequestrata, omissione riconducibile alla violazione di legge.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alle cose diverse dalla sostanza stupefacente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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