Liberazione condizionale e percorso riparativo: illegittimo il diniego fondato sulla mera prematurità (Cass. pen. Sez. I n. 32280 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dell’ergastolo ostativo è compatibile con i principi costituzionali e convenzionali, poiché in caso di provato ravvedimento il condannato può accedere alla liberazione condizionale ai sensi dell’art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i reati ostativi, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto criminale costituiscono indici legali di ravvedimento. La nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti esteriorizzati durante l’esecuzione, obiettivamente idonei a dimostrare la revisione critica delle scelte criminali e a fondare un giudizio prognostico di conformazione futura alla legge. Il giudice non può negare il beneficio sulla base di una mera prematurità, né pretendere l’intrapresa di un percorso di giustizia riparativa quale fattore imprescindibile, in assenza di previsione normativa.
Il Fatto
Il condannato, in stato di detenzione dal 12 marzo 1998 in espiazione dell’ergastolo con isolamento diurno, presentava istanza di liberazione condizionale al Tribunale di sorveglianza di Milano. Nel corso dell’esecuzione aveva ottenuto l’accertamento della collaborazione impossibile ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen., superando l’ostatività dell’art. 4-bis ord. pen., ed era stato ammesso ai permessi premio, al lavoro all’esterno e, dal 2023, alla semilibertà, sempre con esito positivo.
Il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti temporali, del ravvedimento e dell’adempimento delle obbligazioni civili. Il diniego si fondava sulla ritenuta prematurità del beneficio, per essere la semilibertà avviata da meno di due anni, e sulla insufficienza del versamento mensile a una Onlus, nonché sull’indicazione della giustizia riparativa come passaggio imprescindibile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso, articolato in due motivi di censura, e annulla l’ordinanza impugnata. Il percorso argomentativo muove dal richiamo alla Sez. I n. 7428 del 17/01/2017, che aveva già chiarito la compatibilità del sistema dell’ergastolo ostativo con i principi costituzionali e con quelli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il Collegio ribadisce che, in caso di provato ravvedimento, l’accesso al beneficio è possibile anche per i reati ostativi, poiché la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto criminale operano come indici legali di tale ravvedimento. Ciò basta a escludere che il condannato sia privato in radice del diritto alla speranza.
Sul piano sostanziale, la nozione di ravvedimento ricomprende il complesso dei comportamenti tenuti e esteriorizzati durante l’esecuzione, obiettivamente idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali. Da essi deve desumersi un giudizio prognostico di affidabile conformazione futura alla legge, secondo il principio affermato da Sez. I n. 19818 del 23/03/2021.
La Corte richiama altresì Sez. I n. 17831 del 20/04/2021, secondo cui il giudice deve considerare indici sintomatici quali l’ampiezza dell’arco temporale del rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale, lo svolgimento di attività lavorative o sociali, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie verso le vittime.
Il provvedimento risulta perciò viziato là dove ha ritenuto prematuro il beneficio senza alcuna ostatività normativa o considerazione di fatto negativa, dopo l’espiazione di ventisette anni di reclusione. Parimenti illegittimo è il rilievo sulla insufficienza del versamento mensile a una Onlus non impegnata nella tutela delle vittime di mafia, come pure l’indicazione della giustizia riparativa quale fattore imprescindibile in assenza di qualsiasi previsione normativa in tal senso. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio per nuovo esame.
Nota della Redazione
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