Bancarotta: onere di prova sull’amministratore cessato e distrazioni (Cass. pen. Sez. V n. 32531 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l’amministratore cessato risponde, in proprio, soltanto dell’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e dell’eventuale occultamento della stessa al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore. La responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa. Tale accertamento non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità delle scritture contabili ex art. 2710 cod. civ., soprattutto quando la disponibilità dei beni e l’attendibilità delle scritture siano contestate. È affetta da omessa motivazione la sentenza d’appello che non si confronti con le specifiche censure difensive su tali punti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, confermando la condanna di primo grado, aveva ritenuto l’imputato, quale amministratore di una s.r.l. poi dichiarata fallita, responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché di reati tributari, in concorso con il successivo amministratore.
Con un unico motivo, articolato in due censure, la difesa ha dedotto l’omessa motivazione sui rilievi devoluti con l’atto d’appello: il travisamento delle prove testimoniali sull’attribuzione delle funzioni gestorie, la riconducibilità della sottrazione della documentazione all’imputato e la prova della concreta disponibilità delle somme in ipotesi distratte.
La Motivazione della Corte
La Sezione V accoglie il ricorso e rileva che la sentenza impugnata omette ogni valutazione sull’esercizio in fatto dei poteri gestori e si limita a ribadire il dato formale dell’omessa consegna della documentazione, richiamando gli esiti della verifica fiscale.
Sul primo profilo, la Corte ricorda che, in caso di avvicendamento gestionale, l’amministratore cessato risponde solo della regolare tenuta della contabilità nel periodo di carica e dell’eventuale occultamento al momento delle consegne, richiamando Sez. 5 n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839.
Sul secondo profilo, il collegio ribadisce che la bancarotta per distrazione esige l’accertamento della previa disponibilità dei beni non rinvenuti, dovendo la condotta essere riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715). Tale disponibilità non può desumersi dalla presunzione di attendibilità delle scritture contabili, tanto più ove essa sia negata dall’imprenditore (Sez. 5 n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262197).
Ne deriva che il giudice di rinvio dovrà chiarire se la contabilità fu effettivamente consegnata al nuovo amministratore e se il ricorrente abbia proseguito di fatto funzioni gestorie, ovvero abbia concordato o istigato il successivo occultamento; e se il dato contabile, alla luce delle prove esperite, fosse rappresentativo della reale disponibilità del cespite.
La sentenza è quindi annullata limitatamente ai capi A) e B), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, restando ferme le statuizioni sui residui reati tributari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.