Riesame cautelare, diritto di comparire e istanza irrituale (Cass. pen. Sez. II n. 32545 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, l’indagato detenuto o sottoposto a misura che limiti in concreto la possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, restando ferma la facoltà di chiedere di essere sentito su specifici temi mediante l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. È inammissibile, perché generico, il motivo che denunci la non autonomia della motivazione del giudice del riesame senza argomenti specifici a sostegno. Il giudice della cautela può fondare il giudizio sulle esigenze cautelari richiamando le dichiarazioni della persona offesa e il comportamento dell’indagato, traendo conseguenze logiche sull’adeguatezza della misura.

Il Fatto

Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 24 aprile 2025 confermava il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti della ricorrente, indagata per rapina e lesioni personali in danno della persona offesa.

Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione dell’art. 309, comma 6, cod. proc. pen. per il rigetto, giudicato tardivo, della richiesta di partecipare all’udienza in videoconferenza; mancanza di motivazione autonoma del Tribunale, che si sarebbe riportato al provvedimento del G.i.p.; violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la richiesta di comparire era stata avanzata in modo irrituale, con atto separato depositato il 23 aprile 2025, a fronte dell’udienza fissata per il giorno successivo. Il Collegio richiama l’art. 309, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui con la richiesta di riesame l’imputato può chiedere di essere sentito personalmente.

Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 11803 del 27.02.2020, che hanno statuito come il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale possa essere esercitato solo con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentito su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. Non risulta che la ricorrente abbia attivato tale seconda via.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: la ricorrente si è limitata a denunciare la non autonomia della motivazione del Tribunale senza supportarla con argomenti specifici. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il giudice della cautela ha richiamato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, che aveva riferito dell’aggressione e della sottrazione del telefono cellulare; la difesa non si è confrontata adeguatamente con tale rilievo, limitandosi a negare l’impossessamento.

Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato in modo adeguato il pericolo di recidiva, valorizzando la mancanza di controllo, la gravità dell’aggressione con prognosi di dieci giorni e un precedente per resistenza a pubblico ufficiale, traendone la logica conseguenza che la custodia in carcere era l’unica misura adeguata. La Corte rileva infine che il Tribunale non ha affatto considerato il pericolo di fuga: il rilievo difensivo è quindi eccentrico rispetto alla motivazione resa.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. La cancelleria provvede agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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