Dichiarazioni del teste irreperibile per libera scelta inutilizzabili senza accertamenti (Cass. pen. Sez. II n. 33673 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il testimone, divenuto irreperibile, si sia sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, le sue dichiarazioni predibattimentali non possono fondare la prova della colpevolezza, ai sensi dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. La volontarietà dell’assenza non richiede l’intento di sottrarsi al contraddittorio: è sufficiente una qualsiasi libera scelta del dichiarante. Il giudice deve compiere ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità, escludendo la riconducibilità della mancata presentazione a una scelta volontaria. Accertata l’inutilizzabilità della prova, la decisione resta ferma ove, espunti gli atti illegittimamente acquisiti, risultino altri elementi probatori sufficienti a giustificare il medesimo esito, secondo il criterio della prova di resistenza.
Il Fatto
Tre imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio di due di essi e confermato la penale responsabilità per reati di furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carta bancomat, rapina aggravata e lesioni personali volontarie aggravate.
Con i ricorsi si deduce, tra l’altro, l’illegittima acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa di alcuni reati e del verbale di individuazione fotografica dalla stessa compiuta, in applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen., essendosi il teste sottratto volontariamente alla testimonianza dibattimentale. Si censura inoltre una perizia psichiatrica sopravvenuta in altro procedimento, la configurabilità delle aggravanti e il diniego delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge la richiesta di estendere l’accertamento peritale ai fatti del presente procedimento. La richiesta è inammissibile, perché la difesa avrebbe potuto chiedere autonomo accertamento ai giudici di merito e perché nel giudizio di legittimità possono prodursi solo documenti non esibibili nei gradi precedenti e che non comportino valutazioni di merito, incompatibili con il sindacato di legittimità.
Quanto ai furti, la Corte rileva che il momento temporale della sottrazione indicato dalla Corte di appello differisce da quello riferito dalla persona offesa e dal Tribunale. La questione resta però irrilevante per l’unicità del contesto temporale e per l’oggettività della condotta predatoria: non muta la configurabilità dell’aggravante dell’essere agito con destrezza, integrata quando l’azione è caratterizzata da scaltrezza idonea a eludere la vigilanza del soggetto passivo e da spiccata rapidità.
Per i capi di furto notturno e ricettazione, la Corte ritiene i motivi generici e comunque infondati. Le motivazioni di primo e secondo grado, in doppia conforme, formano un unico corpo argomentativo: una volta accertato il possesso ingiustificato dei beni provento di furto, non si scorge su quali altri elementi i giudici dovessero motivare. Correttamente è configurata l’aggravante dell’uso di travisamento, che attiene alle modalità dell’azione, a nulla rilevando il concorso di difficoltà di identificazione.
Sul nucleo centrale, la Corte afferma l’illegittima utilizzazione probatoria della denuncia della persona offesa e del verbale di individuazione fotografica. Il vizio non riguarda l’art. 512 cod. proc. pen., non essendo prevedibile, in origine, l’irreperibilità del teste. Il problema attiene all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., che vieta di fondare la colpevolezza sulle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’esame della difesa: nella specie il teste, regolarmente citato, addusse uno stato di indigenza rimasto indimostrato, senza che fossero compiuti gli accertamenti necessari. La prova va quindi dichiarata inutilizzabile.
Tuttavia la Corte applica la prova di resistenza: una volta espunti gli atti inutilizzabili, restano acquisizioni dibattimentali autonome, tra cui l’intervento della polizia giudiziaria nell’immediatezza, la documentazione delle lesioni, i filmati di videosorveglianza e le testimonianze degli operanti, che consentono di ritenere comunque fondata la responsabilità. I ricorsi dei due imputati sono rigettati; quello del terzo è dichiarato inammissibile, con condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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