Reformatio in peius e limiti interni nella rideterminazione della pena in revisione (Cass. pen. Sez. III n. 33701 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di assoluzione, in sede di revisione, dal reato già assunto a base del computo degli aumenti per continuazione, il divieto di reformatio in peius impone di non superare la pena complessivamente inflitta nel giudizio di merito. Il giudice non è vincolato alla pena minima edittale del reato satellite, ma non può irrogare per esso aumenti, detentivi o pecuniari, che — operato il ragguaglio ai sensi dell’art. 135 cod. pen. — eccedano quelli precedentemente determinati. È illegale, pertanto, l’aumento per continuazione applicato in misura superiore a quello del primo giudizio, anche quando la pena finale risulti complessivamente inferiore.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza di revisione, revocava la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria limitatamente a un capo di imputazione, assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste. Rideterminava quindi la pena per i reati residui, unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 34.500 di multa.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte territoriale non si era attestata sul minimo edittale, aveva applicato anche la pena pecuniaria e aveva aumentato per continuazione in misura superiore a quella fissata nel giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il parametro di riferimento. La pena complessiva inflitta nel giudizio di merito era di anni tredici di reclusione, con pena base di dieci anni per il reato associativo e aumenti di mesi otto per alcuni capi. La sentenza impugnata, assolto l’imputato da quel reato, aveva assunto a nuova base un diverso capo, con pena di anni sette, aumentata per i reati satelliti.
Sul primo motivo la censura è manifestamente infondata. Muovendo dai precedenti Sez. V n. 44632 del 2021, Sez. II n. 37092 del 2021 e Sez. II n. 2867 del 2021, la Corte ribadisce che il solo limite incontrato dal giudice è il non superamento della pena complessiva già inflitta. Il «limite interno» non è la pena minima edittale, ma la pena base in precedenza determinata per il reato allora più grave: nel caso di specie anni sette in luogo di anni dieci.
Fondate sono invece le altre due doglianze. Sulla pena pecuniaria, richiamando Sez. IV n. 24430 del 2021 e Sez. III n. 1762 del 2020, il Collegio ricorda che il ragguaglio tra pene di specie diversa è doveroso ai fini del confronto per quantità. Per il reato divenuto più grave la conversione non superava il limite, ma per i reati satelliti la multa si aggiungeva alla medesima pena detentiva già inflitta, determinando un superamento illegittimo.
Quanto all’aumento per continuazione relativo a un capo, la Corte applica Sez. IV n. 13806 del 2023: nel giudizio successivo all’annullamento parziale il giudice non può irrogare per il reato satellite una pena superiore a quella già fissata, pur se la pena finale risulti inferiore.
La sentenza è quindi annullata senza rinvio sul trattamento sanzionatorio, con rideterminazione diretta ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti (Sez. Un. n. 3464 del 2017). Eliminata la multa di euro 4.500 e i mesi quattro di reclusione illegittimamente applicati, la pena è fissata in anni nove di reclusione ed euro 30.000 di multa. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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