Occultamento scritture contabili è reato permanente e si consuma alla conclusione dell’accertamento (Cass. pen. Sez. III n. 34229 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, e non ricomprende la condotta di omessa tenuta delle scritture, sanzionata in via amministrativa. L’occultamento costituisce reato permanente, che si protrae sino alla conclusione dell’accertamento fiscale: è in quel momento che si individua la consumazione del reato e, con essa, la legge applicabile in caso di successione di leggi. Ne deriva che la normativa sopravvenuta che abbia inasprito il trattamento sanzionatorio, mantenendo inalterato il precetto, si applica anche al fatto accertato dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dall’anno di imposta interessato dalla condotta.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 ottobre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Al ricorrente, legale rappresentante di una società, si contestava di aver occultato le scritture contabili e numerose fatture di vendita al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato i fatti come occultamento, laddove si sarebbe trattato di omessa tenuta delle scritture, con configurabilità del solo illecito amministrativo. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., per essere stata applicata la sanzione introdotta dalla riforma del 2019 a fatti commessi sotto la vigenza della previgente norma più favorevole.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Richiama il principio, qualificato come condivisibile e pacifico, secondo cui il reato di occultamento presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e non contempla l’ipotesi dell’omessa tenuta, sanzionata dall’art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997 (Sez. 3, n. 1441 del 12.07.2017, dep. 2018, Andriola).
Nel caso concreto il ricorrente aveva formato documenti contabili — producendo egli stesso la chiavetta USB che in parte li conteneva — con i quali aveva prodotto un reddito, e tali documenti erano stati individuati grazie ai controlli incrociati della polizia giudiziaria presso altra ditta. Non viene dunque in rilievo l’omessa tenuta, ma l’occultamento della documentazione tenuta al fine di impedire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, circostanza che esclude in radice l’illecito amministrativo.
Anche il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricorda che l’occultamento delle scritture integra reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto decorre la prescrizione, a differenza della distruzione, che è reato istantaneo (Sez. 3, n. 14461 del 25.05.2016, dep. 2017, Quaglia). Il momento consumativo coincide con la conclusione e non con l’inizio dell’accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23.09.2021, Narcisi).
Tale principio, espresso in tema di prescrizione, vale anche per l’individuazione della normativa applicabile in caso di successione di leggi che abbiano mantenuto inalterato il precetto intervenendo solo sulla sanzione. Poiché il fatto è stato accertato il 20 dicembre 2021, esso è punibile ai sensi della riforma introdotta dal d.l. n. 124 del 2019, convertito con la legge n. 157 del 2019, che ha innalzato la pena da tre a sette anni in luogo della previgente da un anno e sei mesi a sei anni. La pena è stata quindi correttamente calcolata applicando la normativa vigente al momento della consumazione, a prescindere dall’anno di imposta.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre il massimo edittale, in esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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