Confisca di denaro in patteggiamento: obbligo di motivazione sui presupposti (Cass. pen. Sez. VI n. 34849 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca. Il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza del denaro o dei beni, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica. La sentenza che si limiti alla sola indicazione delle disposizioni di legge incorre in violazione di legge e in vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale ha applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata l’originaria fattispecie, disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi degli artt. 85-bis e 87 d.P.R. n. 309/1990.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 in relazione all’art. 240-bis cod. pen. e mancanza di motivazione sulla confisca, essendosi la sentenza limitata alla sola indicazione delle disposizioni di legge. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso, rilevando che nel disporre la confisca della somma sequestrata il giudice di merito non ha espresso alcuna valutazione sulla sussistenza dei relativi presupposti, incorrendo così nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciati.
Il collegio richiama il principio, qualificato come jus receptum e ritenuto applicabile alla fattispecie, secondo cui in tema di patteggiamento la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca. Ne deriva che il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o beni non può limitarsi al richiamo delle norme applicate.
Il percorso argomentativo individua due obblighi motivazionali distinti. Il primo attiene alle ragioni per cui il giudice non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. Il secondo riguarda l’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica.
A sostegno del principio la Corte richiama Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01. Sulla base di tale indirizzo, la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Latina in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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