Inammissibile il ricorso che chiede rilettura delle prove e riqualificazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 35088 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, tenda a una non consentita rilettura delle emergenze processuali, a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche. Il motivo che censura la mancata riqualificazione del fatto è generico e manifestamente infondato quando elude il confronto critico con la motivazione del giudice di merito. La doglianza sull’eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 10/12/2024, ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite. Il secondo censura la mancata riqualificazione del fatto come ricettazione o incauto acquisto. Il terzo lamenta l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo rilevando che esso reitera rilievi già adeguatamente scrutinati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. La difesa tende, invero, a una non consentita rilettura delle emergenze processuali, a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche. I giudici territoriali hanno dato conto dell’integrazione della fattispecie contestata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, dopo un’ampia disamina delle risultanze probatorie.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene generico e comunque manifestamente infondato, poiché elude il confronto critico con la motivazione, giuridicamente corretta, resa in punto di sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di riciclaggio.
Sul terzo motivo la Corte osserva che la censura sull’eccessività della pena non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie l’onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto. La sentenza impugnata valorizza la particolare gravità della condotta e la spiccata capacità a delinquere desunta dai plurimi precedenti penali, anche specifici, quali elementi ostativi a una modifica in melius della pena, segnalando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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