Inammissibile il ricorso generico su 131-bis, attenuanti e pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 35297 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi che non si confrontano con le argomentazioni svolte dal giudice di merito sono generici e aspecifici e vanno dichiarati inammissibili. Ciò vale, in particolare, per la censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. quando la Corte territoriale abbia valorizzato l’ostatività derivante dal già intervenuto riconoscimento del beneficio per un precedente reato della stessa indole e la gravità della condotta. Parimenti è inammissibile il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non si misuri con gli apprezzamenti di merito, logicamente argomentati, sull’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato. È infine generico il motivo sulla mancata applicazione della pena sostitutiva, meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese quanto all’inadeguatezza della conversione a fini rieducativi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 28.10.2024, ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi e depositando memoria in data 9 settembre 2025.
Con il primo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; con il secondo ha dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo ha contestato la mancata applicazione della pena sostitutiva, in particolare la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, tutti incentrati su profili di merito già scrutinati dai giudici territoriali, e li ha ritenuti privi dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva evidenziato, da un lato, l’ostatività legata al già avvenuto riconoscimento del beneficio in occasione di un precedente reato della stessa indole e, dall’altro, la gravità della condotta. La censura, ribadita nella memoria, è risultata perciò generica e priva di specificità.
Analogamente il secondo motivo — relativo alle attenuanti generiche — è stato giudicato aspecifico, perché non si misura con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo. La sentenza impugnata sottolinea l’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato.
Il terzo motivo, pure rafforzato con la memoria, è stato ritenuto oltre che generico meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Questi ultimi hanno evidenziato come, considerata la personalità dell’imputato, la conversione della pena non garantirebbe un’adeguata finalità rieducativa.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.